Cassazione Penale, Sentenza n. 5667/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalita' della misura e alla presunta inadeguatezza della misura domiciliare, contestando il rilievo di pericolo di fuga e sostenendo la sussistenza di elementi attenuanti (periodo di custodia pre-sofferta circa due anni, ruolo marginale nella condotta, sanzione al minimo edittale). Si riportava inoltre che altra autorita' giudiziaria (Ancona) aveva riconosciuto i domiciliari e si contestava che la condizione di clandestinita' non precluda misure alternative.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico: il ricorrente non ha confutato in modo specifico la parte centrale della motivazione del giudice di merito, cioe' la sussistenza di esigenze cautelari non attenuate, fondate sulla spiccata pericolosita' sociale desumibile dai precedenti penali, da procedimenti pendenti e dal fatto che, dopo espulsione, era rientrato con documento falso. Il Tribunale aveva inoltre osservato l'assenza di elementi sopravvenuti idonei ad attenuare tali esigenze e aveva ritenuto la misura domiciliare inadeguata perche' fondata sulla presunta capacita' di autocontrollo dell'indagato. La censura relativa all'inidoneita' del domicilio e' stata ritenuta secondaria. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 2-bis
il termine 'mancanza' deve ritenersi riferito all'inesistenza di un'abitazione o di un luogo e non a una inidoneita' soggettiva
La Corte riprende l'orientamento che distingue tra la totale mancanza del domicilio (che esclude l'applicazione degli arresti domiciliari) e una presunta inidoneita' soggettiva; tale ultima osservazione e' considerata secondaria e non capace di intaccare il giudizio principale sulla persistenza delle esigenze cautelari
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo pronuncia concernente misure e sanzioni; richiamata nelle disposizioni finali del provvedimento
Principio giurisprudenziale di verifica continua delle esigenze cautelari
La giurisprudenza richiede che la sussistenza delle condizioni che giustificano la misura cautelare sia verificata in ogni momento; tuttavia la Corte ha ritenuto che qui non fossero emersi elementi nuovi idonei ad attenuare le esigenze cautelari e che l'impugnazione non abbia confutato le ragioni di pericolosita' sociale addotte dal giudice di merito
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari e' necessario allegare e dimostrare elementi nuovi e concreti che attenuino le esigenze cautelari; la mera reiterazione di argomentazioni gia' valutate non basta.
- La valutazione della pericolosita' sociale (precedenti, procedimenti pendenti, condotte come il rientro dopo espulsione con documento falso) puo' rendere incompatibile la misura domiciliare se fondata unicamente sulla presunta capacita' di autocontrollo del soggetto.
- Se si contesta l'inidoneita' del domicilio proposto occorre documentarne concretamente l'idoneita'; pero' la contestazione di una presunta inidoneita' soggettiva puo' essere considerata secondaria se non incide sulle ragioni principali della custodia.
- Se altra autorita' ha concesso gli arresti domiciliari, bisogna spiegare perche' quel provvedimento dovrebbe prevalere rispetto alla valutazione del giudice che ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari diverse; la mera esistenza di una decisione favorevole altrove non determina automaticamente la sostituzione della misura.
- Gli atti di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con le motivazioni principali del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o non specifiche possono comportare l'inammissibilita' del ricorso e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie
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