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Ordinanza

Ordinanza n. 2928/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca della misura di sicurezza personale e, in particolare, della misura di 4° livello [(“tutela su autovettura non protetta” - (che prevede un'auto non blindata ed uno o due agenti di scorta)], con efficacia immediata, comunicato in data 17 gennaio 2026 senza n. prot. nei confronti di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS- e -OMISSIS-) e di sua moglie, -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS- in data 17 gennaio 2026; prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS- (coniuge -OMISSIS-) e prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS- (coniuge -OMISSIS-) anche n.q. di esercente la patria potestà sulle figlie -OMISSIS- e -OMISSIS-, dalla Questura di Reggio Calabria; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello sopra indicato, tra cui la nota UCIS del 22 ottobre 2025 e foglio nr. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti anche ai fini di una corretta valutazione della propria posizione, non conosciuti alla data odierna;

Giustizia amministrativa202600983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca immediatamente efficace della misura di sicurezza personale di quarto livello, consistente nella tutela su autovettura non protetta con uno o due agenti di scorta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunicato nel gennaio 2026 con cui era stata revocata la misura di sicurezza personale di quarto livello precedentemente disposta in loro favore. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui una nota dell'UCIS e un foglio della Questura, non conosciuti dai ricorrenti alla data del ricorso. Il giudizio riguarda anche la domanda cautelare incidentale. Il TAR aveva già disposto incombenti istruttori con una precedente ordinanza collegiale, ma l'Amministrazione non ha depositato gli atti richiesti.

La decisione

Il TAR ha rilevato che gli incombenti istruttori precedentemente disposti erano rimasti ineseguiti per omesso deposito degli atti da parte dell'Amministrazione. Ha quindi reiterato l'ordine istruttorio già impartito e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. Nelle more dell'ulteriore istruttoria, ha confermato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca della misura di sicurezza personale, già disposta con la precedente ordinanza istruttoria. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, il giudice può reiterare l'ordine di deposito degli atti e rinviare la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • In un giudizio cautelare non ancora definito nel merito, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato può essere mantenuta o confermata nelle more del completamento dell'istruttoria processuale.
  • La mancata esecuzione degli ordini istruttori dell'amministrazione non impedisce al giudice di adottare una misura cautelare interinale, ove ritenga necessario preservare la posizione dei ricorrenti fino alla prosecuzione della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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