Ordinanza n. 2928/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca della misura di sicurezza personale e, in particolare, della misura di 4° livello [(“tutela su autovettura non protetta” - (che prevede un'auto non blindata ed uno o due agenti di scorta)], con efficacia immediata, comunicato in data 17 gennaio 2026 senza n. prot. nei confronti di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS- e -OMISSIS-) e di sua moglie, -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS- in data 17 gennaio 2026; prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS- (coniuge -OMISSIS-) e prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS- (coniuge -OMISSIS-) anche n.q. di esercente la patria potestà sulle figlie -OMISSIS- e -OMISSIS-, dalla Questura di Reggio Calabria; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello sopra indicato, tra cui la nota UCIS del 22 ottobre 2025 e foglio nr. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti anche ai fini di una corretta valutazione della propria posizione, non conosciuti alla data odierna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca immediatamente efficace della misura di sicurezza personale di quarto livello, consistente nella tutela su autovettura non protetta con uno o due agenti di scorta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunicato nel gennaio 2026 con cui era stata revocata la misura di sicurezza personale di quarto livello precedentemente disposta in loro favore. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui una nota dell'UCIS e un foglio della Questura, non conosciuti dai ricorrenti alla data del ricorso. Il giudizio riguarda anche la domanda cautelare incidentale. Il TAR aveva già disposto incombenti istruttori con una precedente ordinanza collegiale, ma l'Amministrazione non ha depositato gli atti richiesti.
La decisione
Il TAR ha rilevato che gli incombenti istruttori precedentemente disposti erano rimasti ineseguiti per omesso deposito degli atti da parte dell'Amministrazione. Ha quindi reiterato l'ordine istruttorio già impartito e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. Nelle more dell'ulteriore istruttoria, ha confermato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca della misura di sicurezza personale, già disposta con la precedente ordinanza istruttoria. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, il giudice può reiterare l'ordine di deposito degli atti e rinviare la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
- In un giudizio cautelare non ancora definito nel merito, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato può essere mantenuta o confermata nelle more del completamento dell'istruttoria processuale.
- La mancata esecuzione degli ordini istruttori dell'amministrazione non impedisce al giudice di adottare una misura cautelare interinale, ove ritenga necessario preservare la posizione dei ricorrenti fino alla prosecuzione della trattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 293/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 294/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 295/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 296/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1131/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1132/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →