Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33440/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati già definiti con sentenze/decisioni in esecuzione. Dalla motivazione emergono reati commessi in tempi diversi e in luoghi differenti, all'interno di una struttura alberghiera, di una privata abitazione e di un camper. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di un medesimo disegno criminoso originario e mirava a ottenere una lettura diversa del compendio probatorio e delle sentenze in esecuzione per riconoscere il vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. La Corte ha però rilevato che le censure erano generiche e sollecitavano una rivalutazione del materiale già esaminato, non consentita in sede di legittimità quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, perché mancavano elementi idonei a dimostrare che, sin dal primo reato, la ricorrente avesse programmato anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale e delle diverse modalità esecutive. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Per il riconoscimento della continuazione è necessario che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee generali, sin dal primo episodio; la sola prossimità logica tra i fatti non basta se emergono distinte risoluzioni criminose e autonome modalità esecutive.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso originario, desumibile da elementi concreti e specifici; non è sufficiente la mera serialità dei reati o la loro appartenenza a un generico contesto criminoso.
  • La distanza temporale tra i fatti e la diversità delle modalità esecutive sono indici ostativi al riconoscimento della continuazione quando depongono per autonome determinazioni criminose.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa degli elementi già scrutinati dal giudice di merito/esecuzione, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
  • Le censure che mirano solo a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, sono generiche e non idonee a scalfire la decisione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa della parte, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.