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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14043/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere per tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. L'unico motivo dedotto era la violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. (e richiamo all'art. 125 c.p.p.), per avere il Tribunale indicato nel dispositivo il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione senza fornire alcuna spiegazione. Il ricorrente sosteneva che l'ulteriore termine previsto dalla norma può essere disposto soltanto per due motivi tassativi (elevato numero di arrestati o numero/gravità delle imputazioni) e che, in assenza di una motivazione sul perché fosse necessario dilatare il termine, si ledeva il diritto di difesa e la disciplina perentoria dei termini cautelari.

La decisione

Il collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la censura infondata richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il tribunale che dispone il termine più lungo (fino a 45 giorni) ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p. ha l'onere soltanto di indicarlo nel dispositivo, senza necessità di una motivazione specifica sulla scelta. La Corte ha precisato che l'art. 309 disciplina sanzionatoria (l'inefficacia della misura in caso di inosservanza dei termini) e non impone un obbligo motivazionale aggiuntivo; l'estensione entro il limite dei 45 giorni è discrezionale e non sindacabile, ancorché possa avere rilievo disciplinare se ingiustificatamente compressiva della libertà personale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; l'ordinanza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 comma 10 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che il tribunale del riesame può disporre il termine sino a 45 giorni per il deposito della motivazione indicando tale termine nel dispositivo senza dover aggiungere una motivazione specifica. La norma sanziona con l'inefficacia della misura cautelare solo l'inosservanza dei termini e non impone un obbligo motivazionale ad substantiam per la proroga entro il massimo consentito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sui diritti di difesa; tuttavia la decisione non riconduce a tale norma un obbligo aggiuntivo di motivazione per la proroga del termine di cui all'art. 309.

  • art. 544 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)

    La Corte confronta la disciplina dell'art. 544 sulle sentenze con quella dell'art. 309, sottolineando che, a differenza dell'art. 544 (dove la scelta del termine più lungo comporta un corrispondente maggior termine per l'impugnazione delle parti), l'art. 309 non prevede un simile meccanismo compensativo per l'imputato nelle misure cautelari; ciò giustifica la diversa interpretazione circa l'assenza di un obbligo motivazionale formale.

  • art. 12 Preleggi

    La Corte invoca il principio di interpretazione letterale della norma (art. 12 Preleggi) per sostenere che la lettura testuale di art. 309 comma 10 conduce a ritenere sufficiente l'indicazione del termine nel dispositivo senza ulteriori formule motivazionali.

  • art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in esecuzione del provvedimento, ossia per le comunicazioni e formalità successive alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il tribunale del riesame indica nel dispositivo un termine fino a 45 giorni per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p., non è necessario che fornisca nel dispositivo una motivazione aggiuntiva sul perché abbia scelto il termine più lungo.
  • La proroga fino a 45 giorni rientra nella discrezionalità del giudice e, purché non venga superato il termine massimo, la mancanza di motivazione specifica sulla proroga non è di per sé motivo di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare.
  • L'inosservanza dei termini previsti da art. 309 (decisione entro 10 giorni, deposito motivazione entro 30/45 giorni) è sanzionata con l'inefficacia della misura cautelare; pertanto la verifica della correttezza temporale rileva più come profilo di legittimità formale che non come obbligo motivazionale aggiuntivo.
  • A differenza della disciplina delle sentenze (art. 544), la proroga del termine di deposito delle motivazioni nelle misure cautelari non comporta automaticamente un maggiore termine di impugnazione a favore dell'imputato; questo giustifica un diverso bilanciamento tra esigenze di tempestività e obblighi motivazionali.
  • Se si ritiene che la dilazione del termine abbia comportato ingiustificata compressione della libertà personale, il rimedio principale è la verifica dell'eventuale sforamento dei termini (con la conseguente inefficacia della misura) o profili disciplinari nei confronti del giudice, non la nullità per mancata motivazione della proroga entro il limite dei 45 giorni.

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