Cassazione Penale, Ordinanza n. 14920/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale: ha contestato l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La censura, secondo la Corte, era però meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, e mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era indeducibile perché riproduttivo di censure già vagliate e non supportato da una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre evidenziato che la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di vizio motivazionale non è ammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una puntuale critica delle ragioni decisorie.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
- La doglianza che non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile, perché non consente un effettivo controllo di legittimità sulla correttezza logico-giuridica della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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