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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34039/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 23/03/2017 al 19/07/2021 nell'ambito di un procedimento per reati previsti dagli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente era stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile il 15/05/2022. In cassazione si censura l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda, sostenendo carenza motivazionale e l'omessa spiegazione di in che modo le condotte attribuite al ricorrente avrebbero avuto efficacia sinergica con l'errore giudiziario che determinò la detenzione cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello. Il motivo: i giudici di merito hanno correttamente valorizzato fatti di contiguità e condotte "conniventi" di Arcuri (accompagnamenti agli incontri, rapporti informativi col padre, gestione/lettura/invio di messaggi, informazione su microspie e rapporti finanziari) che, pur non integrando necessariamente un contributo causale ai singoli reati fine accertati in sede di merito, erano idonei a creare nell'autorità giudiziaria l'apparenza, poi risultata erronea, dell'effettivo coinvolgimento nell'associazione. La Corte ha precisato che, nella materia della riparazione per ingiusta detenzione, non è richiesto che la condotta gravemente colposa del richiedente sia l'unica causa dell'errore: è sufficiente che abbia concorso a determinarlo; inoltre la connivenza passiva può integrare colpa grave se sussistono taluni presupposti (violazione di doveri elementari di solidarietà, possibilità di impedire il reato in virtù di una posizione di garanzia, o rafforzamento oggettivo della volontà criminosa del soggetto agente). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    Norme richiamate come motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto infondati i profili di vizio prospettati.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha applicato i principi interpretativi relativi all'ostatività della colpa grave del richiedente al riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte ha valutato la rilevanza delle condotte del ricorrente rispetto al quadro cautelare secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera assoluzione dai reati processualmente contestati non esclude, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, che condotte di contiguità o connivenza possano comunque giustificare la custodia cautelare e impedire l'indennizzo.
  • Per l'esclusione dell'indennizzo non è necessario che la condotta gravemente colposa del richiedente sia l'unica causa dell'errore giudiziario: è sufficiente che essa abbia concorso a determinarlo (concorso causale).
  • La "connivenza" può consistere anche in comportamenti passivi non penalmente rilevanti di per sé, purché integrino colpa grave quando: a) traducano violazione di doveri elementari di solidarietà volti a impedire gravi danni; b) il soggetto, per la sua posizione, fosse in grado di impedire il reato e non l'abbia fatto; c) la sua condotta abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa del soggetto agente con consapevolezza di tali attività.
  • Il giudice della riparazione deve motivare la valutazione delle condotte del richiedente rispetto all'apparenza di pericolosità che ha fondato la misura cautelare, ma ha margine di valutazione nel valorizzare elementi di contiguità oggettiva anche se il processo penale principale ha escluso il contributo causale ai singoli reati.
  • In giudizio di cassazione, la mere richiamo di carenza motivazionale deve dimostrare che il giudice di merito non ha affatto considerato o spiegato il nesso tra fatti accertati e decisione cautelare; se invece il merito ha illustrato elementi fattuali di contiguità, il rigetto della riparazione è difficilmente censurabile.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese; l'Avvocatura dello Stato può non ottenere rimborso delle spese sostenute se la memoria non affronta i motivi di ricorso nel merito.

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