Cassazione Penale, Ordinanza n. 23215/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Dal testo emerge che, in concreto, la doglianza non sviluppava però alcuna specifica argomentazione sull'asserita erronea qualificazione del fatto contestato, ma si risolveva in una critica all'omessa motivazione e alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali ipotesi, poiché non articolava in concreto un motivo di erronea qualificazione giuridica del fatto e deduceva invece un vizio di motivazione e omessa valutazione ex art. 129 c.p.p., non consentiti. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità con ordinanza de plano e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiama il rito di applicazione della pena su richiesta, oggetto della sentenza impugnata.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Il motivo volto a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi espressamente consentiti.
Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano per l'impugnazione proposta al di fuori dei casi previsti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La modificazione normativa è richiamata per confermare l'applicabilità della declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il criterio di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili in cassazione solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- La deduzione dell'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo ammissibile nel ricorso contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano e consegue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23037/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23047/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23048/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23056/2026 del 23/06/2026
- ordinanza_penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23057/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →