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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23215/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Dal testo emerge che, in concreto, la doglianza non sviluppava però alcuna specifica argomentazione sull'asserita erronea qualificazione del fatto contestato, ma si risolveva in una critica all'omessa motivazione e alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali ipotesi, poiché non articolava in concreto un motivo di erronea qualificazione giuridica del fatto e deduceva invece un vizio di motivazione e omessa valutazione ex art. 129 c.p.p., non consentiti. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità con ordinanza de plano e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama il rito di applicazione della pena su richiesta, oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Il motivo volto a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento, salvo i casi espressamente consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano per l'impugnazione proposta al di fuori dei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • L. n. 103 del 2017

    La modificazione normativa è richiamata per confermare l'applicabilità della declaratoria de plano dell'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il criterio di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili in cassazione solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non è autonomamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • La deduzione dell'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, motivo ammissibile nel ricorso contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano e consegue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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