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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04209/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non riforma nel merito la sentenza d'appello, che resta ferma quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale; ha inoltre censurato la misura della pena, ritenendola eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica alla motivazione della decisione impugnata. Quanto alla pena, ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la determinazione della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo anche dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena base e dei suoi aumenti o diminuzioni.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena in relazione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Indicata come aggravante esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione non ha impedito il giudizio di congruità della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito, se non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla responsabilità è inammissibile quando non si confronta realmente con gli argomenti logico-giuridici posti a base della decisione di merito, specie se la sentenza impugnata evidenzia indici individualizzanti del contributo causale e della consapevolezza dell'altrui condotta illecita.
  • La determinazione della pena, incluse la fissazione della pena base e le variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non illogico, degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante non comporta automaticamente l'illegittimità della pena se il giudice spiega comunque perché il trattamento sanzionatorio complessivo resta congruo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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