Cassazione Penale, Ordinanza n. 26738/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsificazione di monete, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. In particolare ha sostenuto che non fosse stata riconosciuta la asserita grossolanità del falso, prospettando quindi che il fatto dovesse ritenersi non punibile perché riconducibile al cd. falso grossolano, cioè a un falso talmente evidente da integrare un reato impossibile. La memoria difensiva successiva si è limitata a riproporre le medesime deduzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e comunque manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul falso grossolano in materia di falso nummario: la grossolanità rilevante ai fini del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, sulla base dell'uomo medio di comune esperienza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota ma anche delle modalità di scambio e delle circostanze concrete. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato contestato, relativo alla falsificazione di monete o valori di bollo; il ricorso mirava a escluderne l'applicazione per asserita grossolanità del falso.
Richiamato quale fondamento del reato impossibile: la grossolanità del falso può escludere la punibilità solo se il falso è immediatamente riconoscibile dalla generalità delle persone.
Massime di principio
- In tema di falso nummario, la nozione di grossolanità idonea a integrare il reato impossibile ricorre solo quando il falso sia percepibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, secondo il parametro dell'uomo comune di ordinaria esperienza.
- La valutazione della grossolanità del falso non può arrestarsi alle caratteristiche materiali del bene contraffatto, ma deve considerare anche le modalità concrete dello scambio e le circostanze in cui esso avviene.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico una censura già confutata dai giudici di merito, senza misurarsi con la ratio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se applicata dalla Corte.
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