Cassazione Penale, Sentenza n. 27374/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una commerciante all’ingrosso, ritenuta responsabile per aver detenuto e posto in vendita, presso la propria attività a Modugno, prodotti recanti marcatura CE non conforme/non autentica, nonché per ricettazione e per una contravvenzione in materia di alimenti o sostanze similari, con contestazioni originarie poi riqualificate in parte come tentata frode in commercio. La Corte di appello aveva confermato la condanna del Tribunale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) prescrizione della contravvenzione di cui al capo C), assumendo che il termine quinquennale, decorso dalla data di accertamento del fatto (17/04/2019), fosse spirato prima della sentenza di primo grado anche tenendo conto della sospensione Covid; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla riqualificazione del capo A) come tentativo di frode in commercio, contestando l’assenza di perizia sulla marcatura CE, la valorizzazione della sola deposizione dell’operante di p.g. e sostenendo che si trattasse di falso grossolano, quindi non idoneo a integrare il delitto; richiamava anche la normativa speciale sui prodotti con marcatura non conforme; 3) violazione di legge in relazione alla ricettazione, sostenendo che la prova fosse fondata solo sulla mancanza di fatture e che, se il delitto presupposto era la contraffazione della marcatura CE, l’imputata non poteva essere ricettatrice del bene da lei stessa contraffatto; in subordine proponeva la qualificazione in incauto acquisto; 4) vizio di motivazione per apparente o omessa valutazione dei motivi di appello, in particolare su perizia, falso grossolano e dolo di ricettazione; 5) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo il numero dei prodotti e precedenti risalenti senza una valutazione complessiva, anche considerato che il capo A) era al più tentato e il capo C) avrebbe avuto rilievo modesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale di cui al capo C), rilevando che il termine quinquennale, decorrente dal 17/04/2019 e aumentato della sospensione Covid di 64 giorni, era maturato il 21/06/2024, quindi prima della sentenza di primo grado. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo ed eliminato la relativa pena di euro 100 di multa, provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano non consentiti, generici, reiterativi e manifestamente infondati. È stata confermata la ricostruzione di merito sul capo A), ritenendo corretta la qualificazione come tentativo di frode in commercio per la vendita di prodotti con marcatura CE contraffatta/non conforme, e la motivazione sulla ricettazione e sul diniego della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
richiamato per il tentativo di frode in commercio al capo A); la condotta è stata ritenuta punibile nella forma tentata per la destinazione alla vendita dei prodotti sequestrati
fattispecie di frode nell'esercizio del commercio utilizzata per riqualificare il capo A) e ritenuta integrata dalla vendita di prodotti con marcatura CE contraffatta
reato originariamente contestato al capo A), poi riqualificato
reato di ricettazione confermato in appello; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che lo contestava perché non devoluto al giudice di merito
art. 1 d.l.vo 73/1991
parte della contestazione relativa al capo C), in materia di prodotti alimentari o similari, richiamata nel testo ma non ulteriormente specificata
art. 5 d.l.vo 73/1991
parte della contestazione relativa al capo C), in materia di prodotti alimentari o similari, richiamata nel testo ma non ulteriormente specificata
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso per vizio di motivazione
richiamato per il termine di prescrizione del capo C)
indicato come norma da cui decorre la prescrizione dalla data di accertamento del reato
richiamato dalla difesa con riferimento alla disciplina della sospensione della prescrizione
invocato per la particolare tenuità del fatto, ma escluso valorizzando precedenti specifici, modalità del fatto e rilevantissimo numero di prodotti non conformi
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
utilizzato per l’annullamento senza rinvio limitato al capo prescritto e per la rideterminazione della pena senza ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello
richiamato dalla difesa come disciplina speciale asseritamente applicabile alla marcatura non conforme; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto
richiamato dalla difesa come disciplina speciale asseritamente applicabile alla marcatura non conforme; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la prescrizione va verificata tenendo conto del momento di consumazione o accertamento del reato, delle eventuali sospensioni del termine e dell’assenza di cause interruttive rilevanti; se il reato è già estinto prima della sentenza di primo grado, la Corte può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo ed eliminare la pena corrispondente.
- La vendita o esposizione per la vendita al pubblico di prodotti recanti marcatura CE non autentica o non conforme può integrare il tentativo di frode in commercio, poiché la marcatura CE svolge funzione di attestazione della conformità e della sicurezza del prodotto e non di mero marchio di origine o qualità.
- In presenza di "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado; il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in casi rigorosi, quando il giudice di appello richiami dati probatori non esaminati in primo grado o quando entrambi i giudici incorrano in un travisamento macroscopico e manifesto.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio; è sindacabile solo la tenuta logica della motivazione e il corretto riferimento alle fonti di prova, non la capacità dimostrativa delle prove stesse.
- Non è configurabile, in via automatica, il ricorso a un falso grossolano per escludere la frode in commercio quando la falsità della marcatura CE sia idonea a incidere sulla percezione della conformità del prodotto da parte del consumatore medio.
- Le questioni non devolute con l’atto di appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione come violazioni di legge.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti specifici e concrete modalità della condotta, specie se il fatto coinvolge un rilevantissimo numero di prodotti non conformi.
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