Cassazione Penale, Ordinanza n. 12183/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2025. La vicenda concerne l'abusiva occupazione di un immobile di proprietà dell'A.C.E.R., contestata come reato di invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il diniego della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo che l'occupazione fosse imposta da un pericolo grave e attuale per la persona, connesso alla compromissione del diritto all'abitazione. Con il secondo motivo ha contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo ingiustificato il giudizio prognostico sfavorevole formulato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto allo stato di necessità, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la scriminante può operare solo se l'occupazione abusiva sia l'unica soluzione a un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, non potendo essere invocata per soddisfare in via definitiva un bisogno abitativo; nel caso concreto non erano stati dedotti elementi idonei a dimostrare tale pericolo attuale e inevitabile, anche perché l'imputato aveva volontariamente invaso l'immobile. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito fondata sulla reiterazione della condotta e sul conseguente giudizio prognostico sfavorevole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, inevitabile con altri mezzi, e non è utilizzabile per risolvere stabilmente un'esigenza abitativa mediante occupazione abusiva.
La concessione della sospensione condizionale della pena dipende da una valutazione prognostica di merito sulla futura non reiterazione del reato, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
La fattispecie riguarda l'occupazione abusiva di immobile, rispetto alla quale può porsi il problema della scriminante dello stato di necessità.
art. 2 Cost.
La compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali può rilevare, in astratto, quale possibile danno grave alla persona ai fini dello stato di necessità.
Massime di principio
- L'occupazione abusiva di un immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo se il pericolo di danno grave alla persona è attuale, transitorio, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile; non basta la mera esigenza di reperire un alloggio in modo definitivo.
- La verifica dei presupposti dello stato di necessità richiede l'accertamento della mancanza di alternative lecite e dell'assoluta necessità della condotta per tutto il tempo dell'illecito.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da una valutazione prognostica di merito; in cassazione è censurabile solo se viziata da illogicità manifesta.
- La reiterazione nel tempo della condotta illecita può legittimare un giudizio sfavorevole sulla futura commissione di reati e giustificare il rigetto del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →