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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31151/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è assunta de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva ridotto la pena concordata per un reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro. Con il ricorso lamentano la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può contestare la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d'appello, poiché l'accordo sulla pena si inserisce in un quadro di pieno accertamento della responsabilità già compiuto in primo grado e non più contestato in appello.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione del procedimento con accordo sulla pena in appello presuppone un accertamento della responsabilità già compiuto in primo grado; in tale sede l'imputato non può rimettere in discussione la misura della pena concordata con la pubblica accusa, se ritenuta congrua dal giudice d'appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata considerazione di cause di proscioglimento non è idonea a superare l'inammissibilità del ricorso nel contesto del procedimento ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'impostazione seguita dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    "senza formalità di procedura"

    Alla declaratoria di inammissibilità la Corte provvede de plano, con trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può in cassazione contestare la pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice d'appello.
  • L'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. si inserisce in un quadro nel quale la responsabilità dell'imputato è già stata pienamente accertata in primo grado e non più oggetto di contestazione in appello.
  • Quando il ricorso è inammissibile nel rito ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di cassazione può provvedere senza formalità di procedura, de plano e in camera di consiglio non partecipata.
  • La mera deduzione della mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare il limite alla contestazione del patteggiamento in appello, se la doglianza mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'accordo sulla pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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