Sentenza n. 638/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego INPS del ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetti di liquidazione che non includevano i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati in quiescenza a domanda, rispettivamente dal 1° marzo 2019 e dal 1° dicembre 2017. Alla cessazione avevano entrambi 55 anni di età e, rispettivamente, 40 e 42 anni di servizio utile. Hanno impugnato il diniego dell’INPS e i prospetti di liquidazione del TFS, chiedendo l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno, oltre interessi e rivalutazione. Con un unico motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti e violazione dell’art. 36 Cost. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità, la prescrizione quinquennale e, nel merito, l’insussistenza del diritto; in subordine, ha invocato la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità: l’obbligo di corrispondere l’indennità di buonuscita grava sull’ente previdenziale, nei cui confronti la controversia è stata correttamente proposta. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, nel caso concreto, i provvedimenti di liquidazione della pensione erano del 26 marzo 2021 e del 30 novembre 2020; le diffide del 15 settembre 2023 e dell’8 gennaio 2024 e il ricorso notificato il 3 aprile 2024 sono intervenuti entro il quinquennio. Ha escluso la decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 attiene alla tempistica della domanda di collocamento in quiescenza e non costituisce un termine decadenziale per richiedere i sei scatti. Nel merito, ha ritenuto che il beneficio spetti anche al personale delle forze di polizia collocato a domanda in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e 35 anni di servizio utile; l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l’applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito al calcolo della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è stato accolto: l’INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere gli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Spese di lite liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Tale attribuzione, anche in favore del personale posto in quiescenza a domanda – a condizione che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile – è, quindi, stata riconosciuta, per così dire, “a regime”, e non risulta assoggettata ad alcun termine decadenziale.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della buonuscita spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, se possiede entrambi i requisiti anagrafico e di servizio; il diritto non è assoggettato a un termine decadenziale per essere fatto valere.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Tale attribuzione, anche in favore del personale posto in quiescenza a domanda – a condizione che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile – è, quindi, stata riconosciuta, per così dire, “a regime”, e non risulta assoggettata ad alcun termine decadenziale.
La disposizione mantiene applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare il regime dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, compreso il beneficio per la cessazione a domanda in presenza dei requisiti richiesti.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
L’eccezione di prescrizione è infondata, bastando a tal fine richiamare, in forza del combinato disposto degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., gli orientamenti formatisi, al riguardo, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il TAR richiama gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti per motivare il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Inoltre, l’art. 4 d.lgs. 165/1997, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]“) e al riferimento all’articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione, sicchè, il relativo disposto, a differenza di quanto sostenuto dall’I.N.P.S., non modifica “il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987”.
L’art. 4 disciplina l’attribuzione degli scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita né sull’applicazione dei sei scatti prevista dall’art. 6-bis.
L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/02/2019 n. 1231; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 6/9/2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31701/2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, doveva essere ritualmente instaurata la controversia.
L’obbligazione di pagamento della buonuscita fa capo all’ente previdenziale, che è legittimato passivamente nella controversia sul ricalcolo, nonostante gli adempimenti di trasmissione dei dati spettanti all’amministrazione di appartenenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare ne è confermata l’applicazione dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 regola la tempistica del collocamento a riposo e non costituisce un termine decadenziale per far valere il diritto ai sei scatti.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla maggiorazione del TFS, il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; l’ente che eccepisce la prescrizione deve allegare e provare i fatti che ne fondano la decorrenza, inclusa la data rilevante.
- La legittimazione passiva nella controversia sul pagamento o ricalcolo dell’indennità di buonuscita spetta all’ente previdenziale, quale soggetto obbligato a corrisponderla.
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