Sentenza n. 1898/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento M_INF-SVCA-22008 del 5.8.2021, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato la perizia di variante tecnica presentata dalla odierna ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei “Lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di San Giorgio Canavese” nella parte in cui non ha riconosciuto ad investimento la somma di € 305.413,65 di cui € 250.419,63 per lavori ed € 54.994,02 per somme a disposizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale del 5 agosto 2021 di approvazione della perizia di variante tecnica dei lavori di ammodernamento e adeguamento dello svincolo di San Giorgio Canavese, nella parte in cui non ha riconosciuto ad investimento € 305.413,65, di cui € 250.419,63 per lavori ed € 54.994,02 per somme a disposizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria autostradale ha impugnato l’approvazione ministeriale della perizia di variante relativa ai lavori, contestando il mancato riconoscimento ad investimento di € 305.413,65. Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione; le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 5012 del 5 marzo 2026, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha poi confermato l’interesse alla trattazione della causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse l’affidamento della realizzazione e della gestione dell’opera, ma l’esecuzione del rapporto paritetico tra concessionaria e amministrazione, e che quindi ricadesse nella giurisdizione ordinaria, trattandosi della fase esecutiva del rapporto concessorio. Ha fatto salva la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se riproposta entro il termine previsto dall’art. 11 c.p.a. Ha condannato la ricorrente a pagare al Ministero € 3.000, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Evidenziato che il processo potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la stessa sia riproposta entro il termine di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione; la riproposizione entro il termine di legge conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative all’esecuzione del rapporto concessorio, quando attengono al rapporto paritetico tra concessionario e amministrazione e non all’affidamento della realizzazione o della gestione dell’opera, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di legge, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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