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Sentenza

Sentenza n. 1900/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di annullamento dell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica del -OMISSIS- – Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato a mani della ricorrente in data-OMISSIS-, con il quale il Comune di Trecate (NO) ha determinato il “annullamento dell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ed esclusione dalla graduatoria di Trecate (bando del-OMISSIS-) per perdita di requisiti ex art. 3 lett. A) della L.R. 3/2010” nei confronti del ricorrente; - di tutti gli atti e/o i provvedimenti a questo annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202501415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Comune di Trecate di annullamento dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di esclusione dalla graduatoria per perdita dei requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’annullamento della propria assegnazione ERP e l’esclusione dalla graduatoria, fondati sulla perdita del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale Piemonte n. 3/2010. Ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 40 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della legge regionale, degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 Cost.; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà, sviamento, travisamento ed errore manifesto, nonché violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e legittimo affidamento. La censura centrale era che il requisito dello svolgimento di attività lavorativa non fosse applicabile alla ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha interpretato l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale, che richiama l’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nel senso che il requisito dell’attività lavorativa riguarda gli stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, ma non i titolari di carta di soggiorno o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Poiché la ricorrente apparteneva a quest’ultima categoria, il requisito lavorativo non poteva esserle richiesto. La lettura è stata corroborata dall’interpretazione costituzionalmente orientata, giustificata dalla maggiore stabilità della permanenza dei soggiornanti di lungo periodo. Le restanti censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato a pagare 3.000 euro, oltre accessori di legge, per spese di giudizio; spese compensate nei confronti della Regione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), l.r. Piemonte n. 3/2010

    Ne deriva che la legge regionale, laddove richiama l’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, non può che circoscrivere ai titolari di permesso di soggiorno almeno biennale il requisito dello svolgimento di attività di lavoro, requisito che, in base al chiaro disposto della legge statale, non riguarda i titolari di carta di soggiorno.

    Il requisito regionale del lavoro va applicato, in coerenza con la norma statale richiamata, ai titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, non ai soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 40, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Quest’ultima norma prevede il diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore degli stranieri titolari di carta di soggiorno (ovvero soggiornanti di lungo periodo) e degli stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, prescrivendo, solo per quest’ultimi, il requisito della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

    Il requisito della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo è previsto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, ma non per i titolari di carta di soggiorno o soggiornanti di lungo periodo.

Massime di principio

  • Nel requisito regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che richiama l’art. 40, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, l’obbligo di svolgere attività lavorativa si applica ai titolari di permesso di soggiorno almeno biennale e non ai titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Le disposizioni regionali sull’accesso degli stranieri all’edilizia residenziale pubblica devono essere interpretate in modo coerente con la disciplina statale richiamata e, ove possibile, in senso costituzionalmente orientato, tenendo conto della maggiore stabilità della permanenza in Italia dei soggiornanti di lungo periodo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPermesso di soggiorno
RamiEdiliziaImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiProporzionalità e ragionevolezza

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