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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo il 31 dicembre 2019 per limiti di servizio, all’età di 55 anni e con 41 anni, 11 mesi e 1 giorno di anzianità contributiva. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. 232/1990, e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che i dati per la liquidazione devono essere trasmessi dall’amministrazione di appartenenza; ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine, la decadenza prevista dall’art. 6-bis, comma 2. Nel merito ha negato che la disciplina riconosca gli scatti per la liquidazione della buonuscita al personale collocato a riposo a domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità: il soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, nel caso concreto, il diritto è stato fatto valere tempestivamente con la diffida del 27 maggio 2024 e con il ricorso notificato il 29 luglio 2024, rispetto al provvedimento di conferimento della pensione del 25 febbraio 2022; non risultavano comunque integrati i presupposti per la prescrizione. Ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale, ma regola la tempistica del collocamento a riposo. Nel merito, ha riconosciuto che il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, e che tale beneficio si applica anche alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. 165/1997, riferito al calcolo della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo della buonuscita. Il ricorso è stato quindi accolto: accertato il diritto del ricorrente, l’INPS è stato condannato a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti e a corrispondere gli interessi legali dal dovuto al saldo. Spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Tale attribuzione, anche in favore del personale posto in quiescenza a domanda – a condizione che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile – è, quindi, stata riconosciuta, per così dire, “a regime”, e non risulta assoggettata ad alcun termine decadenziale.

    Il beneficio dei sei scatti, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda se ricorrono i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la disposizione non assoggetta il diritto a un termine decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare - secondo cui «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» - è intervenuto in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.

    La norma mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, compreso il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    L’eccezione di prescrizione è infondata, bastando a tal fine richiamare, in forza del combinato disposto degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., gli orientamenti formatisi, al riguardo, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

    Il TAR richiama gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato in materia di decorrenza e prova della prescrizione del diritto agli scatti, ai fini della decisione sull’eccezione.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, e rileva anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non è un termine di decadenza dal beneficio: è un onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa dell’interessato.
  • L’obbligo di corrispondere l’indennità di buonuscita grava sull’ente previdenziale; la controversia volta a ottenerne la riliquidazione deve quindi essere instaurata nei confronti di tale ente.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla maggiorazione della buonuscita, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; spetta alla parte che eccepisce la prescrizione allegare e provare i fatti che ne fondano la decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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