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Sentenza

Sentenza n. 1897/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della ordinanza n. 3 dell’11 agosto 2023 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Condove, Geom. Paolo Nervo, avente ad oggetto “DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITÀ ALPE BELVARDO”, notificata il 17 agosto 2023; del provvedimento di “DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ” prot. 5198/18.08.2023 della Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Condove, Marisa Reinaudo, notificato il 28 agosto 2023. di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, e in particolare della “relazione di servizio a seguito di sopralluogo” del 20 luglio 2023, sopralluogo avvenuto al di fuori di ogni contraddittorio con parte ricorrente, notificata unitamente all’ordine di demolizione.

Giustizia amministrativa202300955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive in località Alpe Belvardo e provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, oltre agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 3 dell’11 agosto 2023 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Condove, notificata il 17 agosto 2023, relativa alla demolizione di opere abusive in località Alpe Belvardo, e del successivo provvedimento comunale del 18 agosto 2023 che vietava la prosecuzione dell’attività e disponeva la rimozione degli effetti della SCIA, notificato il 28 agosto 2023. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e connessi, compresa la relazione di servizio del sopralluogo del 20 luglio 2023, lamentando che questo si era svolto senza contraddittorio. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità.

La decisione

La ricorrente, con nota del 23 luglio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere o, in subordine, sopravvenuto il proprio difetto di interesse, richiamando pendenti trattative di composizione. Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultavano adottati provvedimenti satisfattivi della pretesa; le sole trattative pendenti non eliminavano l’interesse alla decisione in modo satisfattivo. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Spese compensate.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che nel corso del giudizio l’amministrazione abbia adottato provvedimenti satisfattivi della pretesa azionata; la mera pendenza di trattative per comporre la controversia non è sufficiente.
  • Quando il ricorrente dichiara sopravvenuto il difetto di interesse, ma non risultano provvedimenti satisfattivi della pretesa, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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