Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva ritenuto integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione a una condotta di fuga durante un controllo stradale. Secondo la motivazione richiamata dalla Cassazione, l'imputato non si era limitato ad allontanarsi con l'autovettura, ma aveva posto in essere manovre imprudenti, finalizzate a impedire l'inseguimento, ostacolando concretamente l'attività della polizia e creando una percezione di pericolo per l'incolumità propria e altrui, fino ad arrivare a speronare l'auto di servizio. Con il ricorso si contestava l'adeguatezza della motivazione sulla sussistenza del reato e si riproponeva la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo la ricorrenza di un atto arbitrario del pubblico ufficiale; con memoria difensiva si cercava inoltre di contrastare la declaratoria di inammissibilità, ma senza apportare argomenti nuovi rispetto alle censure già formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure erano reiterative, generiche e non idonee a scalfire la motivazione della Corte d'appello. È stato ritenuto correttamente integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, poiché la condotta non si esauriva in una mera fuga, ma comprendeva manovre per impedire l'inseguimento e un concreto ostacolo all'esercizio della funzione pubblica. È stata anche esclusa l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p., in assenza di dati concreti che potessero far ritenere un errore sul fatto circa la pretesa arbitrarietà dell'atto di controllo stradale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di giustificazione richiede dati concreti che rendano ragionevole l'errore dell'agente sulla pretesa arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale; in mancanza, non è configurabile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La condotta di fuga con manovre imprudenti e speronamento dell'auto di servizio è stata valorizzata come ostacolo concreto all'esercizio della funzione pubblica, riconducibile alla resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi a un controllo o a un inseguimento, non si limiti ad allontanarsi ma ponga in essere manovre concretamente ostative e pericolose per l'attività degli operanti.
- La fuga in auto può assumere rilievo penale quando, per modalità esecutive, determina un effettivo intralcio all'azione della polizia e un pericolo percepibile per l'incolumità degli inseguitori o di terzi.
- La causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p. non opera sulla base di mere allegazioni difensive: occorrono elementi concreti idonei a rendere plausibile l'erronea convinzione di trovarsi di fronte a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
- La reiterazione di censure già esaminate e prive di specificità non consente di superare una motivazione di merito congrua, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo l'art. 616 c.p.p.
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