Cassazione Civile, Ordinanza n. 26614/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'ente previdenziale dei giornalisti volta a ottenere dall'azienda sanitaria locale il versamento dei contributi previdenziali asseritamente omessi per una lavoratrice addetta all'ufficio stampa dell'ente pubblico. La corte territoriale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l'attività svolta nell'ufficio stampa non fosse, in sé, attività giornalistica ai fini previdenziali e che l'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti dipendesse anche dall'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti. Nel ricorso per cassazione l'ente previdenziale ha dedotto quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'appello deciso su una questione di puro diritto senza previa rimessione alle parti; (2) violazione della disciplina dell'ufficio stampa e dell'ordinamento professionale giornalistico, sostenendo che l'addetto all'ufficio stampa di una pubblica amministrazione svolge attività giornalistica e deve essere iscritto all'albo; (3) erronea esclusione dell'obbligo contributivo previdenziale pur a fronte di attività giornalistica; (4) erronea affermazione che il presupposto dell'iscrizione all'ente previdenziale dipenda dall'applicabilità del contratto collettivo giornalistico al rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo sulla natura giornalistica dell'attività svolta nell'ufficio stampa ex L. 150/2000 e sulla conseguente iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi al principio di diritto affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta infondata perché la questione decisa era di puro diritto e il giudice non aveva l'obbligo di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti.
Non impone il previo contraddittorio per le questioni di puro diritto già ricavabili dagli atti, secondo il richiamo a precedenti di legittimità.
L'attività svolta nell'ufficio stampa disciplinato dalla legge ha natura giornalistica; per essa il legislatore richiede l'iscrizione all'albo professionale e prevede un'area speciale di contrattazione.
L. n. 69/1963, artt. 1, 2, 41, 45 e 48
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la disciplina dell'ordinamento professionale giornalistico si applica all'attività dell'addetto all'ufficio stampa.
Massime di principio
- Il giudice di merito non è tenuto a provocare il contraddittorio delle parti su una questione di puro diritto, quando la decisione può fondarsi su una diversa qualificazione giuridica dei fatti già emersi dagli atti.
- L'attività svolta nell'ufficio stampa disciplinato dalla L. n. 150/2000 ha natura giornalistica, poiché il legislatore ne presuppone il titolo professionale e la inserisce in un'area speciale di regolazione contrattuale.
- L'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti ha portata generale e non dipende né dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro né dall'applicazione al rapporto del contratto collettivo dei giornalisti.
- Quando la prestazione è qualificata come giornalistica ai sensi della disciplina speciale sull'ufficio stampa, sorge il correlato obbligo contributivo previdenziale verso l'ente di categoria.
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