Cassazione Civile, Sentenza n. 17382/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale (pensionamento anticipato) per essere stato sottoposto a procedimento penale per truffa militare pluriaggravata e poi prosciolto per insussistenza del fatto. Sosteneva che l'imputazione derivasse da inefficienze organizzative e gestionali della pubblica amministrazione e dall'assenza di controlli di conformità tra i prospetti Gabrielli e i memoriali di servizio elettronici, e che tali omissioni avrebbero indotto in errore la Procura militare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Cassazione proposto da Cortese. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano la rinnovata valutazione del fatto in quanto si limitavano a criticare il convincimento del giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale. Ha confermato il principio secondo cui l'assoluzione penale per insufficienza di prove non equivale automaticamente ad accertamento di colpa della pubblica amministrazione e ha sottolineato che, anche ipotizzate inefficienze organizzative, il nesso causale tra tali inefficienze e l'imputazione è stato interrotto dall'attività indipendente del pubblico ministero e dal provvedimento del GIP. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamati dal ricorrente per lamentare violazioni del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha esaminato le doglianze attenendosi ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 360 comma 1 n.3 e n.5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del fatto
Norma generale sull'illecito extracontrattuale invocata per la domanda di risarcimento; la Corte ha ricordato che l'accertamento del nesso causale e della colpa è giudizio di fatto rimesso al merito
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio nella valutazione probatoria che giustificasse cassazione
Richiamati in relazione alla critica sull'operato del pubblico ministero e sulla compensazione delle spese; la Corte ha escluso responsabilità dell'autorità giudiziaria e ha ribadito la discrezionalità del giudice del merito sulla compensazione
Norma sul contributo unificato integrativa: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto dalla modifica introdotta dalla legge n.228/2012
Legge
l. 24 dicembre 2012, n. 228 art.1 comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 del d.P.R. n.115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato cui la Corte ha dato atto
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. SSUU 7 aprile 2014 n.8053; Cass. n.14358 del 2018; Cass. n.21772 del 2019; Cass. n.11898 del 2016; Cass. n.30988 del 2018
Citazioni utilizzate per affermare principi: omesso esame non sempre integra vizio decisivo se il fatto è comunque preso in considerazione; il nesso causale è valutazione di fatto; l'attività pubblicistica del PM interrompe il nesso causale con la condotta del denunciante/querelante in caso di azione penale autonoma
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo se sussiste un vizio di motivazione o una specifica violazione di legge; una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- L'assoluzione penale per insufficienza di prove non determina automaticamente la responsabilità civile della pubblica amministrazione; bisogna dimostrare la condotta colposa dell'ente e il nesso causale con il danno.
- L'indipendenza dell'azione penale condotta dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari può interrompere il nesso causale tra eventuali omissioni della PA e il danno subito dall'imputato.
- Per ottenere il risarcimento per inefficienze organizzative occorre provare non solo l'inefficienza ma anche il rapporto causale diretto e normativamente definito tra tale inefficienza e l'evento dannoso.
- Le contestazioni in sede di cassazione devono essere formulate come vizi di diritto o di motivazione ben caratterizzati; non è sufficiente riproporre i fatti già valutati dal giudice di merito.
- La decisione sulla compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e non è automaticamente impugnabile in Cassazione salvo profili di illegittimità.
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