Cassazione Civile, Sentenza n. 17362/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne la validità dell'accollo esterno liberatorio: la IXFIN chiedeva che la Maxfin fosse ritenuta non liberata dai debiti oggetto di accollo (pari a € 18.453.693) perché l'accollante, la 3L Trading S.r.l., sarebbe stata insolvente al momento dell'assunzione del debito. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva dato ragione al Fallimento IXFIN ritenendo l'accollante insolvente per insufficiente patrimonializzazione; la Corte d'Appello di Napoli aveva invece escluso l'insolvenza all'epoca dell'accollo, valorizzando l'aumento di capitale deliberato (ma non effettivamente versato) e ritenendo che il Fallimento non avesse provato i sintomi di decozione della 3L Trading. La questione principale è quindi quale nozione di "insolvenza" debba essere applicata ai fini dell'art. 1274 comma 2° c.c. e come debbano essere valutati fatti sopravvenuti rispetto all'accollo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione. Ha enunciato il principio di diritto che, ai fini dell'art. 1274 comma 2° c.c., la nozione d'insolvenza è la "insolvenza civile" (ossia ogni situazione, anche temporanea, che impedisca il regolare assolvimento delle obbligazioni, e non necessariamente irreversibile) e va valutata al momento dell'assunzione del debito dall'accollante, considerando anche l'obbligazione assunta mediante l'accollo. La Corte ha inoltre stabilito che fatti sopravvenuti possono essere presi in considerazione solo se, in un'interpretazione conforme alla buona fede, risultano indicativi della valenza effettiva di circostanze anteriori all'accollo (es. un aumento di capitale deliberato ma non sottoscritto può indicare una precedente situazione di inaffidabilità). Ha disposto che la Corte d'Appello riesamini la prova alla luce di questi criteri.
Norme richiamate
“Tuttavia, se il delegato (al quale é equiparabile in base al successivo comma l'accollante) era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non é liberato”
La Corte interpreta la norma riferendosi alla "insolvenza civile": ogni situazione, anche temporanea, che impedisca il regolare adempimento delle obbligazioni; va valutata al momento dell'assunzione del debito e include l'obbligazione oggetto dell'accollo; fatti successivi possono essere considerati solo se indicativi di circostanze pregresse secondo buona fede.
Usata a supporto della nozione di insolvenza civile, richiamata dalla Corte per definire la perdita della capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
art. 5 L.F.
Norma fallimentare che definisce l'insolvenza ai fini dell'assoggettamento alle procedure concorsuali; la Corte esclude la sua applicazione analogica per l'art. 1274 c.c., perché mira alla par condicio creditorum.
art. 67 L.F.
Norma collegata alla revocatoria fallimentare; la Corte afferma che la nozione di insolvenza prevista dagli articoli fallimentari (art. 67) non è automaticamente trasferibile all'art. 1274 c.c. in quanto hanno finalità diverse.
Articolo invocato per l'enunciazione del principio di diritto di particolare importanza in sede di legittimità.
Fondamento della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata.
Richiamato in relazione al dovere di diligenza (buona fede) nella valutazione delle circostanze che possono influire sulla valutazione dell'insolvenza.
Richiamato con riferimento alla buona fede nelle trattative e valutazioni precontrattuali e nelle decisioni del creditore.
Richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e nella valutazione delle circostanze rilevanti.
art. 2 Cost.
Richiamato genericamente in relazione ai principi di correttezza e buona fede.
Citata per analogia della nozione di sovraindebitamento e per collegare la nozione moderna di difficoltà patrimoniale alla nozione di insolvenza civile utilizzata dalla Corte.
Richiamato quale quadro storico-normativo delle procedure concorsuali; la Corte segnala che la nozione concorsuale di insolvenza non coincide con quella civile rilevante per l'art. 1274 c.c.
Massime di principio
- La nozione d'insolvenza ai fini dell'art. 1274 comma 2° c.c. è quella dell'insolvenza civile: qualsiasi situazione, anche temporanea, che impedisca il regolare adempimento delle obbligazioni, non richiedendo irreversibilità.
- L'insolvenza va valutata al momento in cui l'accollante/delegato ha assunto l'obbligo, e nella valutazione va considerata anche l'obbligazione assunta mediante l'accollo.
- Fatti sopravvenuti rispetto all'accollo possono essere considerati solo se, interpretati secondo buona fede, risultano indicativi di circostanze anteriori all'accollo (es. aumento di capitale deliberato ma non sottoscritto può dimostrare una precedente situazione di inaffidabilità).
- Non è corretto applicare analogicamente la nozione di insolvenza propria delle norme fallimentari (art. 5 e 67 L.F.) all'art. 1274 c.c., perché le finalità sono diverse (tutela dell'affidamento del singolo creditore vs. par condicio creditorum).
- In casi analoghi il creditore che pretende la responsabilità dell'originario debitore dopo un accollo deve provare lo stato di insolvenza dell'accollante alla data dell'accollo; quindi raccogliere e valorizzare documentazione contabile e prove sui fatti e sulle operazioni societarie anteriori e posteriori all'accollo (capitali versati, sottoscrizioni di aumenti di capitale, procedure esecutive o prefallimentari, ecc.).
- La valutazione deve essere improntata alla buona fede: eventuali arti della strategia di gruppo o comportamenti idonei a mascherare la reale situazione patrimoniale dell'accollante devono essere presi in considerazione ove emergano elementi probatori che li colleghino a circostanze anteriori all'accollo.
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