Cassazione Civile, Sentenza n. 17368/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a servitù di passaggio: in primo grado Morabito aveva proposto azione negatoria di servitù di passaggio avverso Tarantino; Tarantino aveva chiamato in garanzia i propri danti causa (Fiume, Tuttobene e altri) e aveva proposto domanda riconvenzionale per usucapione e per costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art.1051 c.c. Il giudice di merito (Tribunale e Corte d'Appello) ha accertato l'assenza di possesso ultraventennale della servitù sul fondo del Morabito, ha riconosciuto l'esistenza di accessi alternativi alla pubblica via attraverso fondi di terzi e ha accolto l'azione negatoria rigettando le domande del convenuto; ha inoltre rigettato la domanda di garanzia per genericità. In Cassazione Tarantino ha proposto cinque motivi (tra cui vizio di valutazione delle prove, carenza di prova del titolo di proprietà e del pregiudizio, ordine di chiamare in giudizio tutti i proprietari dei fondi interclusi, omessa valutazione di fatto decisivo, omessa pronuncia sulla garanzia). I chiamati in garanzia hanno resistito con ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Tarantino e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rinnovare la valutazione di merito (contestando fatti pacificamente accertati dai giudici di merito), quindi non proponibili in sede di legittimità. La Corte ha confermato il principio secondo cui, quando l'accesso alla pubblica via può essere ottenuto solo attraversando più fondi di diversi proprietari, la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art.1051 c.c. deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interclusi; la domanda proposta solo verso alcuni è da rigettare nel merito e non è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto non sufficientemente specifica la domanda di garanzia e l'ha rigettata. Sono state compensate le spese tra le due parti ricorrenti principali e condannate in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente (Morabito), liquidate in misura indicata; rilevata anche la possibile applicazione del versamento aggiuntivo previsto dal d.p.r.115/2002 art.13 co.1‑quater.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
La costituzione della servitù coattiva di passaggio può conseguire il "bene della vita" (accesso alla via pubblica) solo se il procedimento riguarda tutti i proprietari dei fondi che si frappongono; la domanda proposta solo nei confronti di alcuni proprietari è da rigettare.
Sez. Unite Cass. SU 9685/2013
in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma [...] la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente
Confermata la linea secondo cui, in presenza di pluralità di fondi interclusi, la mancata proposizione della domanda nei confronti di tutti i proprietari comporta il rigetto della domanda per incongruità del petitum e non l'ordine di integrazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Nei casi di servitù coattiva che coinvolgono più fondi interclusi, l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. non è ammessa per sanare la carenza: la domanda imposta a pochi proprietari è destinata al rigetto.
art. 384 co.1 c.p.c.
Sulla base dell'art.384 co.1 c.p.c. la Corte enuncia il principio di diritto che obbliga il proprietario del fondo intercluso a proporre la domanda di servitù coattiva nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappongono all'accesso.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: il ricorrente non ha fornito prova adeguata e specifica del possesso ultraventennale della servitù; la generica testimonianza non è sufficiente a dimostrare i requisiti dell'usucapione.
art. 949 c.c.
Richiamato in relazione all'azione negatoria: il pregiudizio lamentato è considerato in re ipsa e non necessariamente escluso da pratiche di passaggio consentite a molti, pertanto l'azione negatoria resta logicamente compatibile con la tutela richiesta.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per l'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la domanda era generica e priva di specifiche, e quindi rigettata.
art. 832 c.c.
Richiamato nella contestazione relativa alla condanna a chiudere varchi: la Corte lo esamina nel quadro più ampio dei profili di fatto e di merito e dichiara inammissibili le doglianze che impugnano valutazioni di fatto.
Cass. SU 670/1989 e 671/1989
Citazioni storiche della giurisprudenza che avevano sostenuto la tesi del litisconsorzio necessario; la decisione del 2013 ha poi elaborato una soluzione intermedia/evoluta.
d.p.r. 115/2002 art.13 co.1-quater
La Corte annota la sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico di ciascuna delle parti ricorrenti, del versamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito sono inammissibili.
- Quando l'accesso alla pubblica via può essere ottenuto solo attraversando più fondi di diversi proprietari, la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art.1051 c.c. deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari; la carenza di parti non può essere sanata con l'integrazione del contraddittorio e comporta il rigetto della domanda.
- La prova dell'usucapione richiede elementi temporali e modalitativi specifici: testimonianze generiche che non precisano tempi e modalità non sono idonee a provare il possesso ultraventennale della servitù.
- L'azione negatoria può trovare tutela anche quando siano praticati passaggi frequenti da più persone: il pregiudizio può essere considerato in re ipsa e non è automaticamente escluso da usi diffusi.
- Le domande di garanzia o manleva devono essere formulate con sufficiente specificità (indicare natura del rimborso, entità o titolo); la genericità porta al rigetto per carenza di formulazione.
- In caso di contrasto giurisprudenziale su punti di diritto complessi è rilevante la giurisprudenza delle Sezioni Unite; tuttavia la portata pratica delle pronunce può richiedere esplicitazioni sui presupposti applicativi (come ha fatto la Corte in questa sentenza).
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