Cassazione Civile, Sentenza n. 17379/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il loro ricorso contro la conferma della dichiarazione di fallimento. L'unico motivo di revocazione era che la Corte aveva ritenuto che i ricorrenti avessero partecipato attivamente all'udienza prefallimentare nonostante essi fossero in realtà contumaci. Da ciò, secondo i ricorrenti, sarebbe derivata una errata applicazione della regola prevista dall'art. 15 della legge fallimentare relativa al termine minimo di 15 giorni tra notifica e udienza e alla necessaria abbreviazione del termine mediante decreto motivato sottoscritto dal Presidente
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, anche assumendo esistente l'errore relativo alla partecipazione all'udienza, tale errore non è decisivo: l'ordinanza impugnata aveva infatti dato atto che il decreto di abbreviazione del termine era stato controfirmato dal Presidente di Sezione per ragioni di urgenza, per cui non sussisteva la nullità denunciata. Pertanto non emergeva alcuna ragione per revocare l'ordinanza. Nessuna spesa a carico della controparte costituita; indicazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto
Norme richiamate
Norma sulla revocazione per sopravvenienza di elementi che autorizzano il giudice a riesaminare la decisione; richiamata come presupposto procedurale per il ricorso in revocazione
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Consente la revocazione della sentenza per errore di fatto decisivo. Va dimostrato errore percepibile dagli atti e la sua decisività rispetto al risultato della decisione
art. 15, comma 3 e comma 5
Prevede il termine minimo di 15 giorni tra notifica del decreto di convocazione e udienza prefallimentare e la possibilità di abbreviare il termine solo con decreto motivato sottoscritto dal Presidente quando sussistono particolari ragioni di urgenza
Principio di raggiungimento dello scopo dell'atto che consente la sanatoria di nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo per cui era destinato, ad es. quando il destinatario abbia partecipato all'udienza senza eccepire il vizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che prevede l'eventuale maggiorazione del contributo unificato in caso di ricorso manifestamente infondato o in presenza dei presupposti previsti; applicata per disporre il possibile raddoppio del contributo a carico del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. non basta dimostrare un errore: è necessario che l'errore sia decisivo, cioè che la decisione non avrebbe potuto essere resa se il fatto fosse stato correttamente conosciuto
- La mancata o viziata abbreviazione del termine di convocazione previsto dall'art. 15 l. fall. costituisce causa di nullità astratta, ma la nullità può essere sanata se il decreto di abbreviazione risulta regolarmente motivato e sottoscritto dal Presidente o se il destinatario ha partecipato all'udienza senza eccepire il vizio
- Se si contesta la regolarità della notificazione o la legittimità dell'abbreviazione dei termini, è importante provare: a) l'assenza di decreto motivato sottoscritto dal Presidente; b) il concreto pregiudizio processuale subito per la ristrettezza del termine; c) l'assenza di partecipazione o la tempestiva eccezione del vizio in udienza
- La prova documentale (ad esempio la controfirma del Presidente sul decreto) è decisiva per dimostrare la legittimità dell'abbreviazione per urgenza; se tale documentazione esiste, l'impugnazione per nullità difficilmente avrà esito favorevole
- In fase di udienza, chi intende invocare la nullità per violazione dei termini deve eccepirla tempestivamente e specificare il pregiudizio probatorio subito; la mancata eccezione può attivare la sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17296/2023 del 16/06/2023
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17362/2023 del 16/06/2023
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17368/2023 del 16/06/2023
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17380/2023 del 16/06/2023
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17382/2023 del 16/06/2023
- Sentenza civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17386/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →