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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17296/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sull'accertamento di una interposizione fittizia/simulazione nell'ambito di un appalto pubblico: CONSCOOP, aggiudicatario, avrebbe fatto figurare formalmente l'esecutrice dei lavori una società terza (SOGESTA) mentre l'effettiva esecutrice era la CITIS, al fine di eludere il divieto previsto dall'art. 13, comma 4, legge 11 febbraio 1994 n. 109. Le domande principali riguardavano la dichiarazione di nullità dell'accordo simulato, la condanna a manlevare SOGESTA da costi e spese, la restituzione di somme indebitamente corrisposte, e l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; erano in discussione inoltre questioni di prova testimoniali e di competenza/legittimazione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da CONSCOOP, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da SOGESTA e ha dichiarato estinto il processo tra CAR e CONSCOOP per rinuncia del CAR. In sostanza è stato confermato il quadro probatorio e la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente un accordo simulato volto a eludere il divieto di cui all'art. 13, comma 4, legge n. 109/1994; CONSEGUENTEMENTE CONSCOOP (congiuntamente alla CITIS) è stato ritenuto responsabile della locupletazione indebitamente procurata (condanna per ingiustificato arricchimento) e respinte le censure di CONSCOOP in cassazione. La Corte ha inoltre affermato che la nullità per violazione di norme imperative sugli appalti non esclude automaticamente l'azione per ingiustificato arricchimento, salvo casi di illiceità morale/riserva professionale che escludano la tutela.

Norme richiamate

  • legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, comma 4

    La Corte ha interpretato la norma come divieto non solo connesso alla fase di partecipazione/aggiudicazione della gara ma anche rilevante nella fase esecutiva: vieta che lo stesso soggetto partecipi alla gara in più associazioni/consorzi o in forma individuale e che la dissimulazione dell'effettivo esecutore con accordi simulati determini la nullità del rapporto rispetto ai terzi e agli effetti voluti dagli autori della simulazione.

  • codice civile, art. 2041 (ingiustificato arricchimento)

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento anche quando il contratto sia nullo per contrasto con una norma imperativa sugli appalti, salvo che la prestazione stessa sia illecita in senso morale o riservata per legge a una categoria (in tali ipotesi l'azione può essere preclusa).

  • codice civile, art. 1343 e ss. (nullità/causa/effetti)

    Richiamate dalle parti in tema di nullità, la Corte ha ribadito che la nullità per illiceità della causa impedisce l'adempimento contrattuale ma non automaticamente ogni rimedio restitutorio; occorre valutare la natura dell'illiceità e se essa escluda la tutela.

  • codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    La Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova operata dal giudice di merito e ha escluso che vi sia stata gestione erronea del gravame probatorio; non è stata ravvisata violazione della regola sulla prova.

  • codice di procedura civile, art. 115 (potere istruttorio del giudice)

    La Corte ha escluso che il giudice di merito abbia basato la decisione su prove non introdotte dalle parti; le prove testimoniali e documentali utilizzate erano prodotte dalle parti e valutate legittimamente.

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n.4 (motivazione sentenza)

    Le doglianze sulla presunta carenza motivazionale sono state rigettate: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente argomentata e coerente, in particolare quanto all'accertamento della simulazione e alla partecipazione del CONSCOOP.

Massime di principio

  • La clausola di divieto di partecipazione cumulativa prevista dalla normativa sugli appalti (art. 13, comma 4 legge n. 109/1994 e successivi recepimenti) non opera solo nella fase di gara ma tutela anche la fase esecutiva: accordi che dissimulano l'effettivo esecutore possono essere dichiarati nulli.
  • La nullità di un contratto per violazione di norme imperative in materia di appalti non esclude automaticamente l'azione per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.): il danneggiato può chiedere il ristoro della locupletazione indebitamente conseguita, salvo che la prestazione sia talmente illecita o riservata da precludere ogni tutela.
  • L'accertamento della simulazione/interposizione può fondarsi su elementi indiziari, deposizioni testimoniali e documentazione: la valutazione della attendibilità e della concludenza delle prove è rimessa al giudice di merito e difficilmente riesaminabile in cassazione se motivata.
  • Le censure in cassazione che chiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili se mirano a un riesame di fatto: occorre invece dimostrare vizi di diritto, mancata motivazione o violazione delle regole probatorie.
  • Le eccezioni procedurali (es. incompetenza, legittimazione ad agire o a resistere del commissario liquidatore) rilevano e devono essere considerate, ma non sospendono la possibilità di valutare il merito sostanziale della simulazione quando siano chiare le ragioni di preclusione/legittimazione.
  • In contesti di appalto pubblico, l'amministrazione e i giudici devono verificare concretamente eventuali collegamenti tra offerenti prima di escludere automaticamente per controllo/collegamento; analogamente, nei rapporti privati che dissimulano la partecipazione, la verifica concreta della simulazione è necessaria.

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