Ordinanza n. 18/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza P-IS/L/N/2025/100258 - presentata nell'interesse del ricorrente in data 12.05.2025 per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato - emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia il 24.11.2025 e consegnato al ricorrente il 15.01.2026 e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, incluso, il preavviso di rigetto del 13.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, connesso al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il motivo valorizzato in sede cautelare consiste nella mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento, delle specifiche osservazioni procedimentali sottoscritte dal ricorrente e dal datore di lavoro e trasmesse alla Prefettura dopo il preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha riferito di avere trasmesso tali osservazioni all'Ispettorato territoriale del lavoro, che avrebbe confermato il precedente parere negativo con atto del 3 dicembre 2025; tuttavia, tale atto è stato ritenuto generico e aspecifico rispetto alle osservazioni e non è stato richiamato né considerato nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ravvisando un evidente fumus boni iuris nella mancata valutazione delle osservazioni procedimentali e della documentazione allegata. Il successivo atto dell'Ispettorato territoriale del lavoro non è stato ritenuto idoneo a superare il vizio, poiché generico e comunque estraneo alla motivazione del provvedimento impugnato. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del rigetto avrebbe privato il ricorrente di un titolo idoneo a rendere legittima la sua permanenza sul territorio nazionale. Il giudice ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento e imposto all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, esaminando debitamente le osservazioni procedimentali e la relativa documentazione. La trattazione di merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora giustifica la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, accompagnata dall'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto devono essere specificamente esaminate dall'Amministrazione e adeguatamente riflesse nella motivazione del provvedimento finale; la loro omessa considerazione integra un vizio idoneo a fondare la tutela cautelare.
- La conferma di un precedente parere negativo da parte dell'organo consultato non supera l'omissione dell'Amministrazione quando tale conferma abbia contenuto generico e aspecifico rispetto alle osservazioni procedimentali presentate dall'interessato.
- Un atto successivo o esterno al provvedimento impugnato non può supplire, in sede processuale, alla mancata esplicitazione nel provvedimento finale delle ragioni per cui le osservazioni dell'interessato sono state disattese.
- Il periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione del diniego amministrativo privi lo straniero di un titolo idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale.
- La sospensione cautelare di un diniego può comportare l'obbligo dell'Amministrazione di rieditare il potere e rideterminarsi sull'istanza, prendendo in esame le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato.
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