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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21269/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il porto di un coltello. I motivi erano due: il primo contestava l'affermazione di responsabilità, ma in modo generico e privo di specifici dati di fatto e argomenti giuridici, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo censurava il trattamento sanzionatorio, anch'esso in modo meramente confutativo, lamentando l'adeguatezza della pena senza indicare vizi concreti della dosimetria. Dal testo emerge che il coltello, descritto nel capo di imputazione, era stato rinvenuto nella tasca sinistra posteriore dei pantaloni dell'imputato durante una perquisizione personale, mentre questi era stato sorpreso nel tentativo di aprire una finestra di un bar chiusa a chiave dall'interno; la sentenza di merito aveva valorizzato tale dato e la mancata giustificazione del porto fuori dall'abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti generici: il primo non conteneva reali censure alla motivazione di merito sull'affermazione di responsabilità, mentre il secondo si risolveva in una contestazione assertiva della pena, a fronte di una motivazione ritenuta chiara e completa sulla determinazione della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, autosufficienti e confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità o la riproposizione di contestazioni apodittiche comporta l'inammissibilità.
  • L'affermazione di responsabilità può essere sorretta da un percorso motivazionale logicamente plausibile che valorizzi il rinvenimento dell'arma nella disponibilità dell'imputato e l'assenza di una giustificazione credibile del porto.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a contestare in modo confutativo l'adeguatezza della pena senza indicare errori specifici nella valutazione dei criteri di commisurazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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