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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di una fascia di terreno destinata a lavori stradali. I proprietari contestavano non solo la stima della porzione ablata, ma soprattutto il mancato riconoscimento del pregiudizio subito dalla parte residua del fondo: deducevano immissioni, vibrazioni, rumorosità e difficoltà di accesso dovute all'opera pubblica, oltre alla riduzione della capacità edificatoria della porzione rimasta in proprietà per effetto dell'allargamento della sede stradale e dello spostamento della fascia di rispetto. Con il ricorso per cassazione articolavano quattro motivi: 1) violazione del principio di unicità dell'indennità di esproprio, perché il danno alla residua porzione avrebbe dovuto essere computato nell'indennità ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 327/2001 e non relegato a un separato giudizio risarcitorio; 2) erronea esclusione dell'esproprio parziale per difetto di un'unità economico-funzionale tra porzione ablata e residua; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 nella stima, per avere il giudice considerato il vincolo espropriativo collegato alla viabilità di progetto; 4) violazione degli artt. 32, 33 e 39 d.P.R. 327/2001 per non avere computato il deprezzamento e la perdita di edificabilità della parte residua conseguenti all'avanzamento della fascia di rispetto autostradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto nei limiti il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso di considerare, nell'ambito dell'indennità di esproprio, il pregiudizio arrecato alla porzione residua del fondo, relegandolo a un separato giudizio risarcitorio. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo e ha rigettato il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come base del procedimento introdotto davanti alla Corte d'appello in materia espropriativa

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato quale norma processuale del procedimento camerale/ sommario

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    l'indennizzo per espropriazione parziale comprende anche il deprezzamento o la compromissione della porzione residua, quando vi sia un complesso immobiliare unitario e funzionalmente collegato

  • art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    la determinazione dell'indennità riguarda anche l'espropriazione di diritti diversi dalla piena proprietà; la fascia di rispetto come vincolo legale di inedificabilità non è di per sé indennizzabile, ma può rilevare nella stima del deprezzamento dell'area residua

  • art. 39 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda di indennizzo per la perdita di capacità edificatoria della porzione residua

  • art. 42 Cost.

    il vincolo legale di inedificabilità sulle fasce di rispetto è espressione del potere conformativo della proprietà privata ed è in sé legittimo

Massime di principio

  • Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità non si limita al valore della porzione ablata, ma deve comprendere anche la diminuzione di valore della parte residua quando l'ablazione incida negativamente sulla sua utilizzazione o funzionalità.
  • La sussistenza di un'unità economico-funzionale tra parte espropriata e parte residua è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione.
  • La fascia di rispetto derivante dalla realizzazione o dall'ampliamento di una strada pubblica costituisce un vincolo legale di inedificabilità, che di per sé non è indennizzabile; tuttavia, se essa determina una perdita di capacità edificatoria della porzione residua, tale pregiudizio può essere considerato nell'indennità di esproprio solo ricorrendo le condizioni dell'espropriazione parziale.
  • Non è consentito duplicare la tutela riconoscendo separatamente un'indennità di espropriazione e un risarcimento del danno per il medesimo deprezzamento della parte residua quando esso derivi da un'unica vicenda ablativa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàEspropriazione forzataCompetenza
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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