Parere n. 927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Genova e la Questura di Genova per l’annullamento del provvedimento di avviso orale ai sensi degli articoli 1 e 3 D.Lgs. n. 159/2011 emesso nei suoi confronti in data 23 maggio 2023 e oggetto di ricorso gerarchico respinto con decreto di data 10 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Genova il 23 maggio 2023 e del decreto prefettizio del 10 ottobre 2023 di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’avviso orale adottato ai sensi degli articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, nonché del decreto prefettizio che ha respinto il ricorso gerarchico. L’avviso orale era fondato sulla ritenuta sussistenza di fondati e attuali motivi per ritenere il destinatario dedito alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza pubblica. La valutazione amministrativa faceva riferimento a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, oltre a pregresse denunce per detenzione di stupefacenti a fini di commercio. Il ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria, poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato la sua stabile attività lavorativa e dimora, e carenza di motivazione, poiché il provvedimento si sarebbe fondato su fatti non definiti da condanne penali e non indicativi di uno stile di vita criminoso. Il Ministero ha richiamato l’acquisizione di dettagliate informazioni, non depositate nel fascicolo trasmesso, dalle quali il ricorrente sarebbe risultato poco incline all’osservanza delle normative vigenti.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per l’espressione del parere, senza assumere alcuna decisione sulle questioni di rito o di merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria a carico del Ministero dell’interno, chiedendo il deposito delle dettagliate informazioni concernenti le condotte e lo stile di vita del ricorrente, nonché degli atti istruttori e della documentazione esaminati nella fase procedimentale. Tali elementi dovranno essere trasmessi anche al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione si riserva di decidere sulla base degli atti disponibili, ferme le eventuali responsabilità. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Integrazione istruttoria
Il Ministero dell’interno deve depositare le dettagliate informazioni sulle condotte e sullo stile di vita del ricorrente, richiamate nella relazione ministeriale e poste a fondamento dell’avviso orale, insieme agli atti istruttori e alla documentazione esaminati nella fase procedimentale.
Contraddittorio del ricorrente
La relazione integrativa e la documentazione devono essere trasmesse al ricorrente, assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Termine per l’adempimento
Il Ministero deve adempiere agli incombenti istruttori entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011
«fondati e attuali motivi per ritenere che sia dedito alla commissione di reati che offendono ovvero mettono in pericolo la sicurezza pubblica»
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa dell’avviso orale e della valutazione preventiva relativa alla condotta e allo stile di vita del destinatario.
«si potrà avanzare nei suoi confronti proposta per una misura di prevenzione»
È richiamato nell’avviso orale quale possibile conseguenza del mancato mutamento della condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’Amministrazione fonda il provvedimento impugnato su dettagliate informazioni o atti istruttori non presenti nel fascicolo trasmesso al Consiglio di Stato, la Sezione può disporre un’integrazione istruttoria prima di esprimere il parere.
- L’integrazione istruttoria deve comprendere non solo una descrizione sintetica delle informazioni acquisite, ma anche gli atti istruttori e la documentazione effettivamente esaminati dall’Amministrazione e posti a fondamento del provvedimento impugnato.
- Quando gli elementi istruttori integrativi possono incidere sulla decisione del ricorso straordinario, essi devono essere trasmessi al ricorrente, al quale va garantito un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
- La mancata definizione dei procedimenti penali o l’assenza di condanne non esaurisce, di per sé, la valutazione amministrativa preventiva fondata su condotte e stile di vita; tuttavia, nel caso esaminato, la Sezione non ha ancora stabilito se gli elementi disponibili siano sufficienti, riservando ogni valutazione all’esito dell’istruttoria.
Avviso orale e richiesta di annullamento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro la Prefettura di Genova e la Questura di Genova. Sono stati impugnati l’avviso orale emesso dal Questore il 23 maggio 2023 ai sensi degli articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 e il decreto del Prefetto del 10 ottobre 2023, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.
Presupposti dell’avviso orale
L’avviso orale era motivato dalla ritenuta sussistenza di fondati e attuali motivi per ritenere il destinatario dedito alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento invitava l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge e lo avvertiva che, in caso di mancato mutamento della condotta, avrebbe potuto essere avanzata una proposta per una misura di prevenzione prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 159/2011.
La valutazione amministrativa richiamava una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, nonché pregresse denunce per detenzione di stupefacenti a fini di commercio.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha contestato:
- la carenza di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la sua stabile attività lavorativa e la stabile dimora;
- la carenza di motivazione, sostenendo che i fatti richiamati non erano sfociati in condanne penali e non dimostravano uno stile di vita criminoso.
Esigenza di integrazione istruttoria
Il Ministero dell’interno ha riferito che l’avviso orale era stato adottato sulla base di dettagliate informazioni, dalle quali il ricorrente sarebbe risultato poco incline all’osservanza delle normative vigenti. Tali informazioni, tuttavia, non risultavano acquisite al fascicolo in modo sufficiente per consentire alla Sezione di esaminare compiutamente la controversia.
La Sezione ha pertanto ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto l’acquisizione:
- delle dettagliate informazioni riguardanti le condotte e lo stile di vita del ricorrente;
- degli atti istruttori e della documentazione esaminati nella fase procedimentale;
- delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente sugli elementi integrativi.
Termini e garanzie procedimentali
Il Ministero dell’interno dovrà depositare la relazione integrativa e la documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. Gli stessi atti dovranno essere trasmessi al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà esprimere il parere sulla base del materiale già presente nel fascicolo, ferme le eventuali responsabilità conseguenti.
Esito e rinvio
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha deciso né le questioni preliminari né il merito delle censure relative all’istruttoria e alla motivazione dell’avviso orale. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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