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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32851/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mesce impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 relativa alla emissione/uso di fatture false. Ha dedotto quattro motivi principali: 1) insufficiente e viziata motivazione sull'accertamento della falsità delle fatture, con critica all'uso della deposizione del teste Frascolla e della tecnica di confronto a 'campione' (veste grafica, font, layout) ritenuta non idonea a provare la falsità; 2) specifici vizi relativi alle fatture della ditta Agush, sostenendo che eventuali difformità dipendessero da una contabilità approssimativa di un presunto evasore totale e non da una falsificazione; 3) mancanza di prova dell'inesistenza delle prestazioni indicate in fattura, dato che Frascolla non avrebbe approfondito l'effettiva realizzazione dei lavori; 4) omessa/difettosa valutazione della testimonianza di Garofalo e mancata acquisizione di elementi (es. accesso ai luoghi) per verificare il valore dei lavori, nonché censura per motivare la possibilità che l'imputato avesse pagato in contanti e poi richiesto fattura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, carenti di specificità e non avessero efficacemente contrastato le motivazioni dei giudici di merito. La Corte ha confermato che la decisione di merito non si fondava esclusivamente sulla veste grafica delle fatture, ma su una valutazione complessiva (doppia conforme, dichiarazioni degli emittenti, incongruenze dei contenuti rispetto alla tipologia degli emittenti e confutazione delle tesi alternative ritenute remote). Anche la prova testimoniale di Garofalo è stata valutata nel quadro complessivo e compatibilmente con la ricostruzione di duplicazione/falsificazione di fatture. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa, con motivazione che non si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    richiamato nel provvedimento impugnato

    Norma che incrimina condotte di emissione e uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale; qui la fattispecie è stata ritenuta integrata dalle valutazioni di merito sulla falsità delle fatture

  • Codice di procedura penale, art. 616

    richiamato nel provvedimento impugnato

    Previsione che consente di porre a carico della parte soccombente le spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    citata nel provvedimento impugnato

    Richiamata al fine di determinare la misura e il modo del versamento alla Cassa delle Ammende, e per valutare la presenza o meno di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sul principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio

    riferimenti in motivazione: Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017; Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009

    Richiama il principio secondo cui la condanna richiede prove che escludano solo eventualità remote; la Corte ha ritenuto che le alternative difensive fossero remote e prive di riscontro, legittimando la valutazione di merito

Massime di principio

  • La falsità di fatture può essere valutata in base a una valutazione complessiva dei fatti (dichiarazioni degli emittenti, incongruenze dei contenuti, aspetti formali come veste grafica/font/layout) e non solo su un singolo elemento formale
  • Il criterio della cosiddetta doppia conforme (coincidenza di valutazioni tra diversi gradi di giudizio o tra dichiarazioni) rafforza la valutazione di veridicità dell'accusa e può legittimare la condanna se le alternative difensive risultano remote
  • Per resistere efficacemente in giudizio il ricorrente deve proporre censure specifiche e direttamente correlate alle ragioni espresse nella motivazione impugnata; motivi vaghi o non confrontati puntualmente con la motivazione di merito sono a rischio di inammissibilità
  • Ipotesi alternative avanzate dalla difesa (es. pagamenti in contanti poi regolarizzati con fatture o contabilità approssimativa dei fornitori) devono essere concrete e sorrette da elementi probatori; la loro mera formulazione, se contraddetta dagli altri elementi, non impedisce la conferma della condanna
  • La mancata acquisizione di alcune prove materiali (es. accesso ai luoghi) non è sempre decisiva se il quadro probatorio complessivo già consente una valutazione coerente e sufficiente della vicenda

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