Cassazione Penale, Ordinanza n. 32136/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura investe un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e quindi non è consentita in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non contraddittoria. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego con argomentazioni immuni da manifesta illogicità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti o risultanti dagli atti, potendo valorizzare anche un solo elemento decisivo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., oppure la mera assenza di elementi positivi, alla luce della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi ritenuti decisivi, anche uno solo, ovvero la mera assenza di elementi positivi; non è necessario esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti o risultanti dagli atti.
Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento relativo alla personalità del reo, alle modalità o all'entità del fatto, purché decisivo.
riforma dell'art. 62-bis c.p.
La riforma è richiamata come fondamento del principio per cui la mera assenza di elementi positivi può essere sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
conversione, con modificazioni, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92
La legge di conversione è richiamata quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- La valutazione relativa alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti o risultanti dagli atti, potendo fondare la decisione su uno solo degli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche mediante il rilievo della mera assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Come è indicizzato
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