Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33915/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inconferente e che il secondo si risolveva in una reiterazione di censure di merito già vagliate e respinte, senza che emergessero travisamenti probatori decisivi o illogicità manifeste. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 10 dicembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo era ritenuto manifestamente inconferente rispetto al contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non trasmesse al ricorrente, consistenti nella richiesta di conferma della condanna di primo grado, e quindi non idoneo a incidere concretamente sul diritto di difesa. Il secondo motivo censurava invece il giudizio di responsabilità, contestando la valutazione probatoria, in particolare quanto al dolo del reato di evasione ascritto all'imputato; la Corte di cassazione lo ha ritenuto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di decisivi travisamenti o manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo cause ostative, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare doglianze di merito già esaminate e motivate dai giudici di appello, se la decisione impugnata risulta sorretta da argomentazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e non affetta da decisivi travisamenti o manifeste illogicità.
  • Un motivo di ricorso è manifestamente inconferente quando non incide in modo effettivo sulla possibilità di difesa o non si confronta con il reale contenuto dell'atto o del provvedimento richiamato.
  • La contestazione del dolo del reato, quando tradotta in mera rilettura delle prove e sollecitazione di una diversa valutazione del merito, non è di regola scrutinabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è completa, logica e immune da errori decisivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.