Cassazione Penale, Ordinanza n. 21633/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione. Il ricorso non è stato però sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale munito di specifico mandato, ma soltanto personalmente dall'imputato. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi la validità formale del ricorso per cassazione e, in particolare, il requisito della necessaria sottoscrizione difensiva previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione, nei casi previsti, deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale e munito di specifico mandato. Poiché l'atto era stato sottoscritto esclusivamente dall'imputato, senza la firma di un difensore abilitato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. Conseguentemente, la Corte ha disposto anche la condanna del ricorrente alle statuizioni previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
come modificato dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale e munito di specifico mandato; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
In caso di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le conseguenze economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione soggetto al regime dell'art. 613 c.p.p. è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato iscritto nell'albo speciale e munito di specifico mandato.
- La sottoscrizione personale dell'imputato non supplisce al requisito legale della firma del difensore specializzato quando la legge richiede una rappresentanza tecnica necessaria.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione determina l'applicazione automatica delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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