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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29886/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che li aveva dichiarati corresponsabili di varie truffe e appropriazioni indebite parzialmente prescritte, denunciando: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della revoca della costituzione di parte civile, sostenendo che la parte civile avesse promosso una azione civile riconvenzionale che renderebbe tacita la revoca; 2) vizi di motivazione relativi alla dichiarazione di responsabilità, con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e deduzioni documentali che, a loro dire, smentirebbero la versione accusatoria; inoltre i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe motivato in modo diverso rispetto al Tribunale, rimuovendo i limiti di sindacato in Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi integralmente inammissibili: il primo motivo (revoca costituzione di parte civile) è stato ritenuto manifestamente infondato perché la revoca tacita sussiste solo in caso di totale coincidenza di soggetti, causa petendi e petitum, che nel caso di specie non ricorreva; gli altri motivi sono stati ritenuti non consentiti o privi di specificità, poiché riconducibili a doglianze di merito già esaminate e correttamente disattese in sede di merito. Per l'inammissibilità, la Corte non ha potuto pronunciarsi sulla eventuale prescrizione sopravvenuta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Salamano Livio, liquidate come da dispositivo

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma che regola l'enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che i mezzi di impugnazione vanno indicati nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 82 cod. proc. pen.

    art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    la revoca della costituzione di parte civile per sopravvenuta azione civile opera solo se esiste una completa coincidenza tra le domande (soggetti, causa petendi e petitum); la semplice azione civile separata non determina automaticamente la revoca

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    criteri di ammissibilità e specificità dei motivi in cassazione: motivi generici, meramente ripetitivi o di fatto non consentiti in sede di legittimità sono inammissibili

  • art. 129 cod. proc. pen.

    riguarda le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte sottolinea che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere in Cassazione tali cause

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria nei confronti di chi propone ricorsi manifestamente infondati o colposamente determinanti l'inammissibilità; applicata per liquidare una somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La revoca (anche tacita) della costituzione di parte civile per effetto di un'azione civile sopravvenuta richiede la coincidenza totale di soggetto convenuto, causa petendi e petitum; in assenza di questa coincidenza la costituzione rimane efficace nel processo penale
  • In Cassazione non sono ammesse censure che consistono in mere riproposizioni di doglianze di merito o in valutazioni di fatto: i motivi devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Se la Corte di appello motiva in modo diverso dal Tribunale, ciò non elimina i limiti del sindacato di fatto in Cassazione; resta precluso il riesame libero della prova
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce a Cassazione di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) perché non si forma un valido rapporto di impugnazione
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o colposamente causa l'inammissibilità può essere condannato a pagare le spese, a rifondere le spese della parte civile e sanzionato pecuniariamente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è indispensabile valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso

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