Cassazione Penale, Sentenza n. 29886/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che li aveva dichiarati corresponsabili di varie truffe e appropriazioni indebite parzialmente prescritte, denunciando: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della revoca della costituzione di parte civile, sostenendo che la parte civile avesse promosso una azione civile riconvenzionale che renderebbe tacita la revoca; 2) vizi di motivazione relativi alla dichiarazione di responsabilità, con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e deduzioni documentali che, a loro dire, smentirebbero la versione accusatoria; inoltre i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe motivato in modo diverso rispetto al Tribunale, rimuovendo i limiti di sindacato in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi integralmente inammissibili: il primo motivo (revoca costituzione di parte civile) è stato ritenuto manifestamente infondato perché la revoca tacita sussiste solo in caso di totale coincidenza di soggetti, causa petendi e petitum, che nel caso di specie non ricorreva; gli altri motivi sono stati ritenuti non consentiti o privi di specificità, poiché riconducibili a doglianze di merito già esaminate e correttamente disattese in sede di merito. Per l'inammissibilità, la Corte non ha potuto pronunciarsi sulla eventuale prescrizione sopravvenuta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Salamano Livio, liquidate come da dispositivo
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma che regola l'enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che i mezzi di impugnazione vanno indicati nei limiti necessari per la motivazione
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
la revoca della costituzione di parte civile per sopravvenuta azione civile opera solo se esiste una completa coincidenza tra le domande (soggetti, causa petendi e petitum); la semplice azione civile separata non determina automaticamente la revoca
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
criteri di ammissibilità e specificità dei motivi in cassazione: motivi generici, meramente ripetitivi o di fatto non consentiti in sede di legittimità sono inammissibili
riguarda le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte sottolinea che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere in Cassazione tali cause
consente la condanna alle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria nei confronti di chi propone ricorsi manifestamente infondati o colposamente determinanti l'inammissibilità; applicata per liquidare una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La revoca (anche tacita) della costituzione di parte civile per effetto di un'azione civile sopravvenuta richiede la coincidenza totale di soggetto convenuto, causa petendi e petitum; in assenza di questa coincidenza la costituzione rimane efficace nel processo penale
- In Cassazione non sono ammesse censure che consistono in mere riproposizioni di doglianze di merito o in valutazioni di fatto: i motivi devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Se la Corte di appello motiva in modo diverso dal Tribunale, ciò non elimina i limiti del sindacato di fatto in Cassazione; resta precluso il riesame libero della prova
- L'inammissibilità del ricorso impedisce a Cassazione di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) perché non si forma un valido rapporto di impugnazione
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o colposamente causa l'inammissibilità può essere condannato a pagare le spese, a rifondere le spese della parte civile e sanzionato pecuniariamente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è indispensabile valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso
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