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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34960/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendolo generico e non deducibile nei confronti di una sentenza resa a seguito di concordato in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva applicato, con sentenza resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.650 di multa, riconoscendo la continuazione tra i fatti di rapina e ricettazione oggetto del procedimento e quelli definiti con precedente sentenza della stessa Corte di appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione sulla affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso proponeva censure generiche e, comunque, non deducibili contro una sentenza di concordato in appello, poiché la sentenza impugnata dava atto che, nella proposta di concordato, il ricorrente aveva rinunciato ai motivi attinenti all'affermazione di responsabilità; rispetto a tale assetto, il ricorso non introduceva alcuna doglianza specifica.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina la sentenza emessa in appello a seguito di concordato, rispetto alla quale non sono deducibili censure generiche sull'affermazione di responsabilità quando i relativi motivi siano stati oggetto di rinuncia in sede di proposta.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione, ma non ritenuto idoneo a superare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 125 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare l'omessa motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e non ammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non può limitarsi a doglianze generiche sulla motivazione della responsabilità, se nella proposta di concordato l'imputato ha rinunciato ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità.
  • La rinuncia, in sede di concordato in appello, ai motivi attinenti alla responsabilità preclude la deduzione in cassazione di censure non specifiche o incompatibili con quel perimetro impugnatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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