Ordinanza n. 44/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02349/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che la revoca in autotutela n. 6 del 31 maggio 2017 dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e dell'ordinanza di sgombero, acquisizione e immissione in possesso avesse prodotto effetti caducanti anche sull'originaria ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016. La questione cautelare riguardava quindi la permanenza dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione quale presupposto della sanzione pecuniaria per inottemperanza. Gli appellanti lamentavano inoltre un pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento della sanzione di € 20.000,00.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare e, nel dispositivo, l'appello. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, condividendo allo stato l'interpretazione del TAR secondo cui l'ordinanza di revoca in autotutela n. 6 del 31 maggio 2017 aveva oggetto chiaramente circoscritto alla revoca dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza e dell'ordinanza di sgombero, acquisizione e immissione in possesso, senza estendersi all'originaria ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016. La perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta idonea a fondare l'irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio consistente nel pagamento della sanzione, avente natura meramente patrimoniale, è integralmente ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito e non presenta gravità e irreparabilità. Le spese del grado cautelare sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, ossia fumus boni iuris e periculum in mora.
Ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016
La sua perdurante efficacia è stata ritenuta idonea a costituire il fondamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza.
Massime di principio
- La revoca in autotutela di atti successivi o presupposti all'esecuzione di un'ordinanza di demolizione non produce effetti caducanti sull'ordinanza di demolizione originaria quando l'oggetto dell'atto di revoca è espressamente e chiaramente circoscritto a tali soli atti.
- Ai fini della tutela cautelare in appello, il fumus boni iuris manca quando la tesi dell'appellante contrasta con un'interpretazione, ritenuta allo stato condivisibile, che riconosce la perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione e la sua idoneità a fondare la sanzione per inottemperanza.
- Il solo pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento di una sanzione amministrativa non integra il periculum in mora quando sia integralmente ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito e non presenti caratteri di gravità e irreparabilità.
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