Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02349/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che la revoca in autotutela n. 6 del 31 maggio 2017 dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e dell'ordinanza di sgombero, acquisizione e immissione in possesso avesse prodotto effetti caducanti anche sull'originaria ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016. La questione cautelare riguardava quindi la permanenza dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione quale presupposto della sanzione pecuniaria per inottemperanza. Gli appellanti lamentavano inoltre un pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento della sanzione di € 20.000,00.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare e, nel dispositivo, l'appello. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, condividendo allo stato l'interpretazione del TAR secondo cui l'ordinanza di revoca in autotutela n. 6 del 31 maggio 2017 aveva oggetto chiaramente circoscritto alla revoca dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza e dell'ordinanza di sgombero, acquisizione e immissione in possesso, senza estendersi all'originaria ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016. La perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta idonea a fondare l'irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio consistente nel pagamento della sanzione, avente natura meramente patrimoniale, è integralmente ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito e non presenta gravità e irreparabilità. Le spese del grado cautelare sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, ossia fumus boni iuris e periculum in mora.

  • Ordinanza di demolizione n. 29 del 16 febbraio 2016

    La sua perdurante efficacia è stata ritenuta idonea a costituire il fondamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela di atti successivi o presupposti all'esecuzione di un'ordinanza di demolizione non produce effetti caducanti sull'ordinanza di demolizione originaria quando l'oggetto dell'atto di revoca è espressamente e chiaramente circoscritto a tali soli atti.
  • Ai fini della tutela cautelare in appello, il fumus boni iuris manca quando la tesi dell'appellante contrasta con un'interpretazione, ritenuta allo stato condivisibile, che riconosce la perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione e la sua idoneità a fondare la sanzione per inottemperanza.
  • Il solo pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento di una sanzione amministrativa non integra il periculum in mora quando sia integralmente ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito e non presenti caratteri di gravità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.