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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31838/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La concessionaria ha impugnato, con ricorso per motivi di giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento di una nota dell'Agenzia. Con tale nota l'amministrazione aveva confermato un'ingiunzione di pagamento relativa all'eccedenza di apparecchi di gioco installati presso esercizi oltre il contingente massimo fissato dai precedenti provvedimenti. Secondo la ricorrente, l'amministrazione aveva applicato illegittimamente il meccanismo di riparto degli oneri previsto dall'art. 1, comma 81, lett. f), L. 220/2010 senza prima svolgere la ricognizione prevista dalla lett. a) dello stesso comma, necessaria per individuare i concessionari effettivamente responsabili dell'installazione degli apparecchi in soprannumero. Il ricorso sosteneva che la controversia attenesse all'esercizio di poteri autoritativi discrezionali e valutativi della PA, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., e non già a meri diritti patrimoniali nella fase paritetica del rapporto concessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Consiglio di Stato sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e radicando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa dell'amministrazione riguardasse un'obbligazione pecuniaria avente natura di corrispettivo, connessa alla fase esecutiva della concessione, e che non fossero in gioco poteri autoritativi discrezionali tipizzati dalla legge. La Corte ha quindi escluso che il mancato previo censimento degli apparecchi trasformasse la controversia in una questione di legittimità dell'azione autoritativa, osservando che il petitum sostanziale era l'accertamento dell'insussistenza del debito richiesto dall'amministrazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva della concessione, comprese le questioni connesse all'adempimento e all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, salvo i casi in cui l'amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.

  • art. 1, comma 81, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione impone il censimento degli apparecchi da gioco, l'individuazione degli apparecchi eccedentari e, in via residuale, la ripartizione fra i concessionari del pagamento dovuto per gli apparecchi non riferibili a un singolo concessionario; il pagamento di 300 euro mensili per macchina ha natura corrispettiva nella fase transitoria, non sanzionatoria.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per qualificare come fonte legale, in via residuale e suppletiva, l'obbligazione di pagamento nei casi in cui gli apparecchi in eccedenza non siano attribuibili al singolo concessionario.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumendolo principalmente dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • Nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie che riguardano corrispettivi, canoni, indennità e obbligazioni sorte nella fase esecutiva del rapporto appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se implicano la valutazione incidentale della legittimità di atti amministrativi.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo permane solo quando la pubblica amministrazione, anche dopo l'aggiudicazione o nella fase esecutiva, eserciti un potere autoritativo tipizzato dalla legge e non si limiti a chiedere il pagamento di somme dovute in base al rapporto concessorio.
  • Quando una norma prevede un pagamento per il mantenimento di beni o servizi eccedentari, la natura del prelievo va desunta dalla funzione dell'obbligazione: se il pagamento è collegato alla scelta del privato di conservare il bene o continuare l'attività, esso ha natura corrispettiva e non sanzionatoria.
  • La mera deduzione di un vizio nell'attività di accertamento dell'amministrazione non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se, in concreto, la domanda mira a negare l'esistenza del credito vantato dall'ente nell'ambito di un rapporto paritetico.
  • La presenza di possibili diverse interpretazioni di un criterio legale di riparto o quantificazione di una somma dovuta non muta la natura della controversia, quando l'oggetto resta la determinazione di un'obbligazione pecuniaria da adempiere a titolo di corrispettivo in fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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