Sentenza n. 10528/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle competenze spettanti ex art. 21 R.D. 1611/1933 a titolo di onorari di causa nei periodi di astensione obbligatoria per maternità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata corresponsione delle competenze ex art. 21 r.d. 1611/1933 per gli affari assegnati o mantenuti durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocate dello Stato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione degli onorari di causa maturati durante i rispettivi periodi di congedo obbligatorio per maternità, sostenendo che, pur essendo in astensione, erano rimaste titolari di pratiche pregresse e avevano ricevuto nuovi affari. Hanno invocato il riparto previsto dall'art. 21 r.d. 1611/1933, pari a sette decimi tra gli avvocati e procuratori dell'ufficio e a tre decimi tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, chiedendo anche la tassazione separata e la corresponsione di importi quantificati in complessivi euro 32.518,00, 35.769,80 e 32.518,00. L'Amministrazione ha riconosciuto il diritto alla corresponsione, ma ha eccepito la prescrizione, qualificata come decennale o quinquennale, e ha contestato il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti della prescrizione decennale. Il TAR ha riconosciuto il diritto delle avvocate dello Stato a percepire le competenze maturate a titolo di onorari di causa durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la normativa vigente nei periodi di riferimento. Ha ritenuto tempestiva e non generica l'eccezione di prescrizione, proposta dall'Amministrazione nella prima memoria difensiva, e ha precisato che spetta al titolare del credito provare l'esistenza del diritto e il momento della sua maturazione, mentre il debitore che eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia del titolare e manifestare la volontà di avvalersene, senza dover individuare esattamente il termine prescrizionale o la relativa decorrenza. È stato escluso il cumulo tra rivalutazione e interessi nei rapporti di lavoro pubblico, anche non contrattualizzati, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994; deve essere riconosciuta soltanto la maggior somma tra rivalutazione e interessi, calcolata sulla somma dovuta al netto delle ritenute contributive e fiscali. Considerata la complessità dei calcoli, la concreta liquidazione è stata demandata alle parti ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., con obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21 r.d. 1611/1933
distribuzione per sette decimi tra gli Avvocati ed i Procuratori dell’Ufficio e per tre decimi fra tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato
La disposizione fonda il diritto degli avvocati dello Stato al riparto delle competenze derivanti dagli onorari di causa.
art. 12 d.p.c.m. 29 febbraio 1972
tutte le competenze spettanti ... e maturate a titolo di onorari di causa durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
Il diritto alle competenze comprende gli onorari maturati durante l'astensione obbligatoria per maternità, secondo la disciplina vigente ratione temporis.
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti di collocamento delle ricorrenti in congedo per maternità.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi nei rapporti di lavoro pubblico, anche non contrattualizzati; va riconosciuta soltanto la maggior somma.
Consente al giudice, quando la quantificazione del credito richiede calcoli complessi, di fissare criteri e demandare alle parti la liquidazione, prevedendo rimedi in caso di mancato accordo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali delle ricorrenti.
Massime di principio
- Gli avvocati dello Stato hanno diritto a percepire le competenze spettanti a titolo di onorari di causa maturate durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, secondo la disciplina vigente nel periodo di maturazione.
- Nei rapporti di lavoro pubblico, anche non contrattualizzati, rivalutazione monetaria e interessi non sono cumulabili: deve essere riconosciuta soltanto la maggior somma tra i due accessori, calcolata sul credito al netto delle ritenute contributive e fiscali.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando il debitore allega l'inerzia del titolare del diritto e manifesta la volontà di avvalersi della prescrizione; non è necessario indicare correttamente il termine applicabile o individuare esattamente la decorrenza, trattandosi di questioni giuridiche rimesse alla valutazione del giudice.
- Quando la quantificazione delle somme dovute richiede calcoli complessi, il giudice amministrativo può demandare alle parti la determinazione dell'importo ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., fissando un termine per l'adempimento dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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