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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20731/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei conti correnti bancari di svariate società commerciali ritenute riconducibili all’indagata, in relazione al profitto di plurime contestazioni di reati tributari ex artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato il riesame contro il sequestro. In cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: 1) mancata traduzione in cinese del decreto di sequestro e violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p. e dell’art. 6 CEDU; 2) asserita attribuzione delle indagini alla Procura Europea (EPPO) per effetto del regolamento UE 2017/1939 e della direttiva UE 2017/1371, con conseguente nullità del decreto per incompetenza dell’organo richiedente; 3) insussistenza degli indizi di responsabilità e vizio di motivazione quanto alla ritenuta veste di amministratrice di fatto di più società, dedotta come fondata solo sul materiale rinvenuto nell’abitazione; 4) violazione del principio di proporzionalità del sequestro, poiché sarebbe stato vincolato l’intero profitto dei reati senza accertare la quota effettivamente riconducibile all’indagata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutte le censure sono state ritenute manifestamente infondate o, per il quarto motivo, generiche. Sul primo motivo ha escluso che il decreto di sequestro rientri tra gli atti per i quali l’art. 143 c.p.p. impone la traduzione obbligatoria, aggiungendo che ciò non incide sul diritto di difesa né sul termine per impugnare. Sul secondo motivo ha chiarito che l’eventuale riparto di competenze tra EPPO e procure nazionali attiene ai rapporti interni tra uffici requirenti e non incide sulla validità del provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente. Sul terzo motivo ha ritenuto non consentita in cassazione una rivalutazione del compendio indiziario e ha evidenziato che il Tribunale aveva motivato in modo non apparente e non illogico sulla base di plurimi elementi convergenti (documentazione societaria, conti, timbri, denaro, attività svolte al momento della perquisizione) circa il ruolo dell’indagata nel sistema fraudolento e la sua qualità di amministratrice di fatto. Sul quarto motivo ha rilevato la genericità della doglianza, priva di specifica analisi delle condotte, del concorso di eventuali altri soggetti e della concreta ripartizione del profitto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    l’obbligo di traduzione scritta non comprende il decreto di sequestro preventivo; la mancata traduzione non produce effetti giuridici sul provvedimento né sul termine per impugnare.

  • art. 178 c.p.p.

    invocato dalla difesa come nullità derivata, ma la Corte esclude che la mancata traduzione del decreto di sequestro integri una nullità.

  • art. 6 CEDU

    non è violato dalla mancata traduzione del decreto di sequestro, poiché la tutela difensiva è assicurata anche tramite interprete e assistenza difensiva.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    non vi è pregiudizio al diritto di proprietà, poiché il sequestro produce solo un vincolo cautelare e non un effetto espropriativo immediato.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9

    la disciplina EPPO lascia ferme le regole ordinarie sulla competenza del giudice nazionale; riguarda i rapporti interni tra uffici requirenti.

  • regolamento (UE) 2017/1939

    richiamato dalla difesa, ma ritenuto non incidente sulla validità del provvedimento cautelare adottato dal giudice nazionale territorialmente competente.

  • direttiva (UE) 2017/1371

    richiamata dalla difesa nel sostenere la competenza EPPO, ma ritenuta non decisiva ai fini della validità del sequestro.

  • art. 125 c.p.p.

    può rilevare, in materia di misure reali, solo se la motivazione sia mancante o meramente apparente, non per contestarne la sufficienza o logicità.

  • art. 321 c.p.p.

    norma base del sequestro preventivo; la Corte esclude vizi del provvedimento sia quanto alla gravità indiziaria sia quanto alla proporzionalità, nei limiti delle censure proposte.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    tra i reati tributari provvisoriamente contestati e posti a base del sequestro del profitto.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    tra i reati tributari provvisoriamente contestati e posti a base del sequestro del profitto.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato dalla difesa sul tema della confisca/profitto, ma la censura è stata dichiarata generica perché non specifica la quota di profitto ascrivibile all’indagata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare reale, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentita una rivalutazione del merito né delle risultanze indiziarie, salvo il caso di motivazione mancante o meramente apparente.
  • Il decreto di sequestro preventivo non rientra tra gli atti per i quali l’art. 143 c.p.p. impone la traduzione obbligatoria: la mancata traduzione non determina nullità, non incide sul diritto di difesa e non sospende il termine per impugnare.
  • Le regole sull’attribuzione delle indagini alla Procura Europea attengono ai rapporti interni tra uffici requirenti e non travolgono, di per sé, la validità del provvedimento cautelare adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
  • In sede di riesame e di legittimità, la motivazione è sufficiente quando indichi plurimi elementi convergenti a sostegno del fumus del reato e del ruolo dell’indagato; la difesa non può limitarsi a opporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • La censura sul difetto di proporzionalità del sequestro del profitto deve essere specifica: occorre indicare le condotte, l’eventuale concorso di altri soggetti e la concreta ripartizione del profitto; in mancanza, la doglianza è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniDichiarazione fraudolentaOmessa dichiarazioneFatture false
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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