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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del Consiglio di Classe datato 08/06/2024, del documento finale di valutazione della minore -OMISSIS-, dell’esito negativo dello scrutinio per l’ammissione agli esami e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito per l’effetto del provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19\12\2024: per l’annullamento, del provvedimento prot. 0014065 del 11/10/2024, notificato in data 14/10/2024 emesso dalla Commissione dell’Esame di Stato per la sessione suppletiva 2023/2024, che attesta il mancato superamento dell’esame, dei verbali degli scrutini del Consiglio di Classe, delle valutazioni espresse sugli elaborati della candidata, del giudizio di non idoneità nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito.

Giustizia amministrativa202400257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo dello scrutinio per l'ammissione agli esami e, con motivi aggiunti, provvedimento di mancato superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva, con i relativi verbali e valutazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso introduttivo è diretto contro il verbale del Consiglio di Classe dell'8 giugno 2024, il documento finale di valutazione della minore, l'esito negativo dello scrutinio per l'ammissione agli esami e gli atti connessi, oltre alla domanda risarcitoria. Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento del 11 ottobre 2024, notificato il 14 ottobre 2024, con cui la Commissione dell'Esame di Stato per la sessione suppletiva 2023/2024 ha attestato il mancato superamento dell'esame, nonché i verbali degli scrutini, le valutazioni degli elaborati e il giudizio di non idoneità. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire una relazione dettagliata sui fatti e sulle questioni giuridiche prospettate con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della controversia né esamina le domande di annullamento e di risarcimento. Rilevato che l'Istituto Comprensivo non aveva ottemperato a una precedente ordinanza istruttoria, il Collegio rinnova l'ordine di acquisizione istruttoria e impone all'istituto scolastico di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, sulle questioni giuridiche e, specificamente, sul provvedimento di mancato superamento dell'esame, sui verbali, sulle valutazioni degli elaborati e sul giudizio di non idoneità. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Il reiterato eventuale inadempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini della condanna alle spese. La trattazione del merito è rinviata all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026. Il dispositivo dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    reiterato eventuale inadempimento all'ordine istruttorio impartito

    L'inosservanza dell'ordine istruttorio può essere valutata dal giudice nella decisione, anche ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore e gli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la documentazione già richiesta con un'ordinanza istruttoria non viene depositata, il giudice amministrativo può rinnovare l'ordine istruttorio, specificandone ulteriormente oggetto e contenuti, e fissando un termine perentorio per l'adempimento.
  • Il reiterato inadempimento a un ordine istruttorio può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e incidere anche sulla regolazione delle spese di giudizio.
  • In una controversia relativa alla valutazione scolastica e al mancato superamento di un esame, il giudice può acquisire dall'istituzione scolastica una relazione dettagliata sui fatti, sui verbali, sulle valutazioni degli elaborati e sulle questioni giuridiche rilevanti prima di decidere il merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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