Cassazione Penale, Ordinanza n. 15827/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero generiche e non correlate in modo concreto alla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha richiamato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, imputata che aveva già visto confermata in appello la propria condanna, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dal testo emerge che il ricorso lamentava un asserito difetto di motivazione della decisione di secondo grado rispetto alle questioni devolute con l'atto di appello, sostenendo che alcuni motivi sarebbero stati pretermessi. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è formulato in modo aspecifico, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata e non indica quali motivi di appello sarebbero stati omessi; inoltre osserva che tali questioni risultavano comunque affrontate con motivazione puntuale e priva di vizi logici.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, comprese quelle accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria quando dovuta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- Non è sufficiente dedurre in astratto un difetto di motivazione: occorre indicare con precisione quali punti della decisione di merito sarebbero stati omessi o mal valutati.
- Quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo puntuale i motivi devoluti, la reiterazione di doglianze non specifiche non consente un valido scrutinio di legittimità.
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