Cassazione Penale, Sentenza n. 26625/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro depositato con il contratto "Conto Tesoro" (o del suo controvalore in denaro), sostenendo il diritto di proprietà della ricorrente, la sua buona fede, la validità del contratto con E.G.M. s.p.a. e la necessità di ottenere la somma pari al controvalore dell'oro anziché essere trattata come semplice creditrice nella procedura di verifica dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'appello era inammissibile perché meramente ripropositivo rispetto a precedenti decisioni non contestate e privo della specificità richiesta per l'impugnazione. Inoltre ha ritenuto che, per la situazione concreta (vendita dell'oro autorizzata dall'autorità e versamento del ricavato nel F.U.G.; mancata identificazione di oro specificamente destinato al "Conto Tesoro"), la ricorrente è titolare di un diritto di credito da far valere mediante il procedimento previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (conferma del meccanismo di verifica dei crediti ai sensi dell'art.57 e possibile riconoscimento ex art.58) e che eventuali facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
artt. 52 e ss.; art. 56; art. 57; art. 58
Le disposizioni sugli artt. 52 e ss. regolano la tutela dei terzi di buona fede nelle misure ablative, prevedendo la procedura concorsuale per la verifica dei crediti; l'art.56 consente all'amministratore giudiziario di subentrare e gestire le istanze contrattuali, l'art.57 disciplina l'udienza di verifica dello stato passivo e l'art.58 il riconoscimento del credito. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la ricorrente debba avvalersi di tale procedimento e che abbia, alla più, un diritto di credito soggetto a verifica.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Disposizione che rende applicabili al procedimento penale alcune norme del d.lgs. 159/2011; la Corte ha ritenuto applicabile il quadro del codice antimafia alla vicenda, confermando che il rimedio appropriato per i terzi è la procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011.
Richiamato indirettamente in giurisprudenza: l'appello cautelare richiede specificità nella indicazione dei punti di censura e dei motivi di fatto e di diritto. La Corte ha richiamato il principio per motivare l'inammissibilità dell'appello ripropositivo e non sufficientemente specifico.
Massime di principio
- Se beni sequestrati risultano appartenere a terzi in buona fede ma non sono specificamente identificabili o sono stati venduti autorizzatamente, il terzo ottiene normalmente un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011, non il dissequestro immediato.
- Le facoltà contrattuali verso la società in sequestro possono essere esercitate, ove previsto, nei confronti dell'amministratore giudiziario e, se necessario, previa autorizzazione del giudice delegato; ciò limita l'efficacia immediata di un'istanza di dissequestro proposta dal terzo.
- Un appello o ricorso che ripropone argomentazioni già decise senza nuovi elementi è inammissibile per effetto della preclusione; l'impugnazione deve individuare con specificità i punti di censura e i motivi nuovi.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il reintegro immediato: è altresì richiesto il rispetto della procedura di accertamento/riconoscimento del credito prevista dalla normativa antimafia.
- Per massimizzare le possibilità di successo in situazioni analoghe, il terzo dovrebbe documentare l'identificabilità materiale dei beni (es. numeri di lotto, caveau dedicati), produrre elementi nuovi rispetto a precedenti provvedimenti e, se l'oggetto è stato venduto, partecipare tempestivamente alla procedura di verifica dei crediti ex artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.
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