Ordinanza n. 88/2026 - Latina, Sezione 1
per l'accertamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio avanzato in data 16/03/2023 tramite kit postale nr assicurata 05597387434-0;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Latina sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 16 marzo 2023, integrata dopo il preavviso di rigetto del 20 ottobre 2023 e sollecitata con comunicazioni PEC del 15 giugno e del 10 settembre 2025. Ha chiesto, in via principale, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in via cautelare, che fosse ordinato alla Questura di definire il procedimento entro un termine perentorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la domanda cautelare, diretta a ordinare alla Questura di concludere il procedimento, coincida sostanzialmente con la domanda principale proposta con il rito avverso il silenzio, che è finalizzata proprio all'accertamento dell'obbligo di provvedere. Secondo il Collegio, l'azione ex art. 117 c.p.a. costituisce lo strumento processuale specificamente previsto per reagire all'inerzia amministrativa e non consente, in tale contesto, una misura cautelare diversa o ulteriore che anticipi la decisione sul ricorso principale. La fissazione anticipata della domanda cautelare avrebbe inoltre compromesso il diritto di difesa delle amministrazioni resistenti, poiché i termini cautelari sono più rapidi di quelli previsti per la trattazione dei ricorsi contro il silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la costituzione dell'Amministrazione con atto di mero stile e l'assenza di difese effettive.
Norme richiamate
azione avverso il silenzio-inadempimento
Il rito speciale previsto per l'inerzia amministrativa è lo strumento volto ad accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere; la domanda cautelare non può essere utilizzata per anticipare la decisione su tale domanda principale.
La tutela cautelare non può essere accordata, nel caso esaminato, mediante una misura che si sovrapponga integralmente alla richiesta principale di accertamento dell'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, è inammissibile una domanda cautelare che chieda all'amministrazione di concludere il procedimento quando tale ordine coincide sostanzialmente con la domanda principale proposta ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Il rito speciale contro il silenzio costituisce lo strumento processuale accelerato specificamente predisposto per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e non può essere eluso mediante una decisione cautelare anticipatoria avente il medesimo oggetto.
- La maggiore rapidità dei termini cautelari non legittima una trattazione che sacrifichi il diritto di difesa dell'amministrazione resistente, soprattutto quando la misura richiesta anticipi integralmente la decisione sul ricorso contro l'inerzia.
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