Sentenza n. 5738/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto prot. n. 439389 del 14 novembre 2024, notificato al ricorrente in data 17 novembre 2024, con il quale la Prefettura di Napoli disponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Prefetto di Napoli del 14 novembre 2024, notificato il 17 novembre 2024, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio, fondato su una segnalazione di denunce e querele relative a dissidi familiari: l'asserita occupazione di aree di proprietà della sorella, la realizzazione di una tettoia e una contestazione per lesioni personali, oltre a una precedente vicenda familiare che aveva coinvolto anche il figlio. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare il difetto di motivazione e di istruttoria: la Prefettura non avrebbe considerato la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura il 9 luglio 2024, poi accolta nel gennaio 2025 per insussistenza del fatto, né la nota del Commissariato del 26 ottobre 2024, acquisita nel procedimento, che riferiva dell'episodio isolato, dell'assenza di aggressività e di segnalazioni o censure e della regolare condotta di vita del ricorrente e del figlio. Ha inoltre rappresentato di essere abilitato al porto d'armi da 45 anni senza precedenti problemi e di essere idoneo alla nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'autorità. Ha ribadito che il potere prefettizio è ampiamente discrezionale e preventivo: non occorre un abuso accertato delle armi e l'amministrazione può valutare fatti e circostanze personali anche indipendentemente dall'esito penale; il giudice sindaca la prognosi nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza, del travisamento e dei difetti di istruttoria o motivazione. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento si fondava sulle denunce senza dar conto né della richiesta di archiviazione né della nota favorevole del Commissariato, e non spiegava perché tali risultanze fossero state disattese. Il vizio decisivo è dunque il difetto di motivazione, per mancata considerazione e valutazione delle risultanze complessive dell'istruttoria. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove dovuto e versato.
Norme richiamate
artt. 11, 43 e 39 R.D. 773/1931
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; 28/03/2022, n. 2229).
Il divieto di detenzione può fondarsi su una prognosi di possibile abuso, senza che sia necessario un abuso effettivo e accertato. La prognosi deve però essere motivata e istruita e può essere sindacata per manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi ha funzione preventiva e può essere disposto senza un abuso effettivo e accertato: è sufficiente una prognosi, fondata su elementi obiettivi e complessivamente valutati, che il soggetto non offra affidamento di non abusarne, anche in ragione della sua persona e del contesto familiare e sociale.
- Nel valutare l'affidabilità ai fini della detenzione di armi, l'amministrazione può considerare i fatti storici che hanno originato un procedimento penale anche indipendentemente dal suo esito; deve tuttavia dar conto delle risultanze istruttorie rilevanti, comprese quelle favorevoli all'interessato, e motivare perché le eventuali risultanze contrarie siano state disattese.
- Il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale, ma il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione quando non espone le ragioni per cui sono state ignorate risultanze istruttorie favorevoli, quali una valutazione di polizia sulla condotta dell'interessato e l'esito o la richiesta di archiviazione delle contestazioni.
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