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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24878/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte d'appello svalutato le dichiarazioni di Troka Alkin, il quale aveva riferito che Piras si era limitato a dividere i contendenti, sostenendo che la Corte avrebbe interpretato erroneamente tali dichiarazioni in contrasto con quelle del teste Maurizio Morganti e con la versione della persona offesa (che riferiva un comportamento minaccioso di Troka dopo un colloquio con gli imputati). Il motivo mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni a discarico

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura impugnasse la valutazione delle risultanze istruttorie e dunque chiedesse una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la responsabilità penale se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità, e ha ritenuto priva di illogicità la motivazione della Corte territoriale circa la valutazione complessiva del narrato (in particolare la combinazione delle dichiarazioni del vittima, di Morganti e dei fatti riferiti su Troka). Conseguentemente, il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione: non è ammessa la revisione del merito delle valutazioni probatorie; le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizio motivazionale specifico

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni testimoniali (richiede valutazione della attendibilità); la Corte osserva che tale disposizione non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono in talune condizioni fondare la condanna

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la formulazione del motivo in Cassazione (limiti di enunciazione del motivo); citato per definire i limiti dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento formale di trasmissione degli atti alla Corte

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021; altre pronunce)

    Principi interpretativi consolidati: (i) le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna se adeguatamente motivate e se ne risulta credibilità e attendibilità intrinseca; (ii) la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del significato della prova

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: i ricorsi che mirano soltanto a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come unico fondamento della condanna solo se la motivazione del giudice di merito dimostra la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto
  • La verifica delle dichiarazioni della persona offesa mediante indici esterni non deve trasformarsi in ricerca di prove autonome a supporto, altrimenti si vanifica la rilevanza probatoria delle stesse dichiarazioni
  • Per essere accolto in Cassazione un motivo che investe la motivazione richiede che venga individuato un vizio specifico della motivazione (contraddittorietà, illogicità, incongruenza) e non una mera richiesta di reinterpretazione dei fatti
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende

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