Cassazione Penale, Sentenza n. 41908/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 24/05/2024, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), nell'ambito di procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorso deduceva il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo tra le parti (pubblico ministero e imputata) riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di norme di diritto penale e processuale.
La decisione
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, con atto pervenuto il 30/09/2024, è stata depositata rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore (avv. Federica Mancini) munito di procura speciale e validamente espressa dalla ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio abbreviato e l'accordo per la determinazione della pena (patteggiamento); la sentenza impugnata era fondata su un provvedimento emesso ai sensi di questa norma.
Regola la rinuncia all'impugnazione. La corte ha ritenuto valida la rinuncia espressa dal difensore con procura speciale, estinguendo l'interesse a proseguire nel gravame.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e le conseguenze economiche, inclusa la condanna alle spese processuali e l'eventuale somma dovuta alla Cassa delle ammende; così applicata dalla corte nel caso in esame.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione validamente espressa (anche tramite difensore munito di procura speciale) determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso inammissibile.
- Se si intende contestare la congruità o la corretta trasposizione in sentenza di un accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), tale contestazione va mantenuta attiva e non deve essere preceduta da rinuncia; una rinuncia impedisce il riesame del merito dell'impugnazione.
- Il difensore che sottoscrive la rinuncia deve essere munito della necessaria procura speciale e la rinuncia stessa deve essere chiaramente espressa dalla parte per essere valida; in caso di dubbio sulla validità, è possibile eccepirne la nullità o l'inesistenza.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende), pertanto la decisione di rinunciare all'impugnazione va valutata anche sotto il profilo economico.
- In situazioni analoghe, prima di rinunciare a un impugnazione che riguarda questioni rilevanti (es. violazioni di legge o mancata corrispondenza tra accordo e sentenza), è opportuno valutare con attenzione le conseguenze giuridiche e pratiche della rinuncia e, se necessario, verbalizzare riserve o proporre impugnazioni alternative prima di rinunciare.
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