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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41908/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 24/05/2024, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), nell'ambito di procedimenti per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorso deduceva il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo tra le parti (pubblico ministero e imputata) riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di norme di diritto penale e processuale.

La decisione

Dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, con atto pervenuto il 30/09/2024, è stata depositata rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore (avv. Federica Mancini) munito di procura speciale e validamente espressa dalla ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato e l'accordo per la determinazione della pena (patteggiamento); la sentenza impugnata era fondata su un provvedimento emesso ai sensi di questa norma.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Regola la rinuncia all'impugnazione. La corte ha ritenuto valida la rinuncia espressa dal difensore con procura speciale, estinguendo l'interesse a proseguire nel gravame.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e le conseguenze economiche, inclusa la condanna alle spese processuali e l'eventuale somma dovuta alla Cassa delle ammende; così applicata dalla corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione validamente espressa (anche tramite difensore munito di procura speciale) determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso inammissibile.
  • Se si intende contestare la congruità o la corretta trasposizione in sentenza di un accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), tale contestazione va mantenuta attiva e non deve essere preceduta da rinuncia; una rinuncia impedisce il riesame del merito dell'impugnazione.
  • Il difensore che sottoscrive la rinuncia deve essere munito della necessaria procura speciale e la rinuncia stessa deve essere chiaramente espressa dalla parte per essere valida; in caso di dubbio sulla validità, è possibile eccepirne la nullità o l'inesistenza.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende), pertanto la decisione di rinunciare all'impugnazione va valutata anche sotto il profilo economico.
  • In situazioni analoghe, prima di rinunciare a un impugnazione che riguarda questioni rilevanti (es. violazioni di legge o mancata corrispondenza tra accordo e sentenza), è opportuno valutare con attenzione le conseguenze giuridiche e pratiche della rinuncia e, se necessario, verbalizzare riserve o proporre impugnazioni alternative prima di rinunciare.

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