Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04964/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e la sostanziale riproposizione di censure già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/04/2024, deducendo l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p. e censurando la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non specifico, perché fondato su argomenti che riproponevano le stesse deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una reale correlazione critica con le ragioni della decisione impugnata. La sentenza richiama, inoltre, i convergenti elementi probatori valorizzati dalla Corte d'appello, tra cui il riconoscimento in incidente probatorio, una successiva individuazione e un ulteriore elemento confermativo rappresentato dal fermo operato dalla polizia di Terni per fatti analoghi nello stesso periodo.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e la motivazione del giudizio di responsabilità; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è privo di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica tra le ragioni della decisione e le censure formulate: in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su un compendio di elementi convergenti, la censura che non si confronti puntualmente con tale quadro probatorio non può superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.