Cassazione Penale, Ordinanza n. 04964/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e la sostanziale riproposizione di censure già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/04/2024, deducendo l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p. e censurando la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non specifico, perché fondato su argomenti che riproponevano le stesse deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una reale correlazione critica con le ragioni della decisione impugnata. La sentenza richiama, inoltre, i convergenti elementi probatori valorizzati dalla Corte d'appello, tra cui il riconoscimento in incidente probatorio, una successiva individuazione e un ulteriore elemento confermativo rappresentato dal fermo operato dalla polizia di Terni per fatti analoghi nello stesso periodo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e la motivazione del giudizio di responsabilità; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è privo di specificità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica tra le ragioni della decisione e le censure formulate: in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su un compendio di elementi convergenti, la censura che non si confronti puntualmente con tale quadro probatorio non può superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Come è indicizzato
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