Cassazione Penale, Sentenza n. 37494/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di costituzione, direzione e organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorso in Cassazione deduce otto motivi: inammissibilità e genericità dell'appello del PM; nullità per mancata autonoma valutazione del Gip e (a detta del ricorrente) del Tribunale; omessa trasmissione dei decreti autorizzativi di intercettazione al Tribunale d'appello; inutilizzabilità di specifiche intercettazioni ambientali (per errore nell'oggetto del decreto, natura "tra presenti" vs telefonica, uso di impianti di altra Procura); carenza di motivazione circa la gravità indiziaria e mancata risposta ai rilievi difensivi; errata valutazione delle esigenze cautelari (presunta disgregazione del sodalizio dopo arresti e provvedimenti di altro giudice); e illegittima qualificazione del pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile o manifestamente infondato nei vari profili e confermando la correttezza della valutazione svolta dal Tribunale d'appello. In particolare la Corte ha ritenuto: generiche molte doglianze del ricorrente; legittima la valutazione del Tribunale in appello ex art. 310 c.p.p. (che può integrare e motivare autonomamente); non decisiva, in assenza di istanza tempestiva della difesa, la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al Tribunale; utilizzabili le intercettazioni contestate dopo interpretazione complessiva del decreto autorizzativo; fondate le considerazioni sul pericolo di fuga basate su contatti transnazionali e capacità organizzativa dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari: impone la trasmissione al Tribunale degli atti su cui si fonda l'ordinanza impugnata e consente al Tribunale, nei limiti del devoluto, di integrare la motivazione e rivalutare le esigenze cautelari; non si applicano al giudizio d'appello alcune sanzioni previste per il riesame.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti, presunzione valorizzata dal Tribunale per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e la concreta necessità della custodia cautelare.
art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Norme del riesame che prevedono sanzioni (inefficacia della misura) in caso di omissione di trasmissione di atti; la Corte segnala che tali sanzioni non sono automaticamente trasferibili al giudizio d'appello ex art. 310.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione del giudice che applica misure cautelari; la Corte chiarisce che l'onere di autonoma valutazione previsto si riferisce in modo specifico al giudice per le indagini preliminari e che in appello ex art. 310 il Tribunale può integrare la motivazione del provvedimento impugnato.
Riguarda le modalità tecniche delle intercettazioni; la Corte afferma che l'uso di impianti o strutture di una Procura diversa non preclude l'utilizzabilità delle intercettazioni richieste da altra Procura.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che la mancata risposta a rilievi difensivi è rilevante in Cassazione solo se gli elementi trascurati risultano decisivi e avrebbero portato necessariamente a un esito diverso.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel confronto con il rito del riesame: la disposizione impone l'annullamento del provvedimento privo di autonoma valutazione nel riesame, ma tale obbligo non si estende al giudizio d'appello ex art. 310 nelle stesse modalità.
Massime di principio
- In un appello cautelare ex art. 310 c.p.p. il Tribunale può integrare e motivare autonomamente le ragioni della misura e rivalutare le esigenze cautelari nei limiti del devoluto; non è vincolato a riprodurre pedissequamente la valutazione del Gip.
- La mancata trasmissione automatica dei decreti autorizzativi di intercettazione al Tribunale d'appello non comporta di per sé inutilizzabilità delle intercettazioni se la difesa non ha formulato richiesta specifica e tempestiva per la loro acquisizione.
- Il decreto autorizzativo deve essere letto nel suo complesso: refusi formali nell'oggetto non determinano automaticamente nullità quando il contesto mostra l'effettivo oggetto autorizzato.
- Le intercettazioni "ambientali" ottenute in una sala colloqui carceraria possono essere utilizzate anche se la conversazione avviene tramite strumenti digitali (es. WhatsApp) e la natura 'tra presenti' può essere valutata alla luce del contesto materiale.
- L'utilizzabilità di impianti di registrazione appartenenti a una Procura diversa non è preclusa dalla legge: rileva la legittimità della attività tecnica e il rispetto delle garanzie procedurali.
- Il pericolo di fuga può essere fondato su una valutazione prognostica ancorata a elementi concreti (contatti transnazionali, capacità di organizzare viaggi, uso di documenti falsi, rapporti familiari all'estero) e non richiede necessariamente comportamenti materiale prodromici.
- In Cassazione le censure generiche o non circostanziate (assenza di indicazione puntuale delle parti decisive della motivazione contestate) sono inammissibili; la parte deve dimostrare come una omissione motivazionale sarebbe stata decisiva per un diverso esito.
- Il vizio di motivazione per mancata risposta ai rilievi difensivi è rilevante solo se gli elementi trascurati hanno chiaro carattere di decisività, ossia avrebbero dovuto, se valutati adeguatamente, condurre a una decisione più favorevole.
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