Cassazione Penale, Ordinanza n. 32261/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. Dopo le modifiche legislative applicabili alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso soltanto per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti. Quanto alla qualificazione giuridica, la censura è stata formulata in termini generici: il ricorrente non ha indicato né quale diversa qualificazione dovesse essere applicata, né gli elementi fattuali dai quali sarebbe derivato l'errore. La Corte ha inoltre rilevato che, nel giudizio relativo a una sentenza di patteggiamento, l'errore di qualificazione è deducibile soltanto quando risulti manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento o dal capo d'imputazione, senza necessità di ricorrere ad accertamenti fattuali o probatori. Nel caso concreto tale immediatezza non è stata evidenziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che una delle censure era estranea ai motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento e che l'altra, relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto, era generica e comunque non prospettava un errore manifesto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti speciali di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
proscioglimento immediato
La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi di tale norma non costituisce, dopo la modifica normativa richiamata dalla Corte, un autonomo motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
La norma limita tassativamente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai motivi espressamente indicati; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo nei casi di errore manifesto e immediatamente percepibile.
cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso.
> pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
La Corte lo richiama quale disposizione collegata alla disciplina dei limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento applicabile alle richieste e impugnazioni successive al 3 agosto 2017.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
La Corte lo richiama quale disposizione introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non rientra autonomamente tra tali motivi.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile dal testo della contestazione o del provvedimento e non richieda valutazioni di fatto o probatorie.
- La mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, priva dell'indicazione della diversa qualificazione prospettata e degli elementi concreti che renderebbero errato l'inquadramento adottato, non supera i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
- Quando la censura sulla qualificazione giuridica si risolve sostanzialmente nella richiesta di proscioglimento o in una rivalutazione del fatto, essa elude i limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e deve essere dichiarata inammissibile.
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