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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11553/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente: (i) la valutazione della Corte d'appello sulla tutela del consumatore finale rispetto alla collocazione della merce presso due supermercati e la mancanza di chiarimento se vi fosse effettiva cessione ai clienti finali; (ii) la motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) della condotta, ritenuta dalla difesa trattata in termini di responsabilità oggettiva; (iii) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; (iv) la mancata ammissione di prove decisive in sede di riesame (richiesta di riapertura dell'istruttoria per dimostrare che l'errore sulle etichette era limitato e prontamente rimediato). Il nucleo fattuale riguarda l'etichettatura di bottiglie indicate come "Tartufo bianco" con caratteri evidenziati, mentre il condimento era realizzato con aromi sintetici.

La decisione

La Corte ha rigettato alcuni motivi del ricorso (in particolare quelli relativi alla tutela del consumatore finale e alla non ammissibilità della rinnovazione istruttoria volta a riascoltare testi già sentiti), ma ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare ha rilevato che non è stato adeguatamente chiarito se il reato di cui all'art. 515 c.p. si sia consumato (cioè se ci sia stata effettiva cessione ad acquirenti finali) oppure se si tratti di mera esposizione/ tentativo (messa in vendita da parte di soggetti commerciali). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla corte territoriale per nuovo esame sulla base delle indicazioni fornite.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen. (frode in commercio)

    La norma punisce la consegna di una cosa mobile avente qualità diversa da quella dichiarata: la valutazione del reato richiede che la condotta abbia raggiunto la fase di consumazione, cioè la reale immissione nella disponibilità dell'acquirente (compravendita). La Corte ha osservato che occorre chiarire se la relazione sia tra produttore e distributore (con reato consumato) o tra produttore e acquirente finale (possibile tentativo se non provata la cessione).

  • art. 516 cod. pen. (messa in vendita di prodotti alimentari non genuini)

    Questa norma è reato di pericolo che si realizza con l'immissione sul mercato di alimenti non genuini; la Corte ha distinto la fattispecie di cui all'art. 516 (pericolo dalla immissione) da quella dell'art. 515 (danno al singolo acquirente), richiamando la diversa fase di consumazione rilevante.

  • art. 131‑bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto - causa di non punibilità)

    La Corte ha chiarito che la valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità non è necessariamente un giudizio esclusivamente ex post basato sugli effetti concretamente determinatisi, ma deve considerare anche la possibile gravità degli effetti della condotta. Inoltre, atti post delictum (es. correzioni successive delle etichette) non possono automaticamente escludere la responsabilità né determinare l'applicazione della causa se la legge vigente non li riconosce rilevanti per tale fine.

Massime di principio

  • La configurazione del reato per etichettatura ingannevole dipende non solo dall'etichetta ma anche dal momento in cui la condotta si considera consumata: è essenziale provare la reale cessione al consumatore finale per affermare la consumazione del reato ex art. 515 c.p.; in mancanza, la fattispecie può configurarsi come tentativo o mera esposizione.
  • Un'indicazione grafica enfatizzata (es. "Tartufo bianco" in caratteri maggiorati e cromaticamente distinti) è idonea a creare nell'acquirente un'aspettativa di presenza dell'ingrediente naturale e può integrare l'elemento oggettivo dell'inganno, anche se il produttore sostiene l'uso di aromi sintetici.
  • Nella difesa è strategico documentare e dimostrare il rapporto contrattuale e le modalità di consegna ai distributori (vendita a supermercati vs vendita al consumatore finale): tali elementi sono decisivi per la qualificazione giuridica (reato consumato vs tentato) e per l'accertamento del dolo.
  • La responsabilità non può essere fondata esclusivamente su argomentazioni di tipo oggettivo circa le strategie commerciali senza specifica prova dell'elemento soggettivo (dolo); la difesa deve contestare la ricostruzione motivazionale che attribuisca responsabilità per presunzioni generali.
  • La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. richiede attenzione: non è sufficiente mostrare riparazioni successive all'evento; il giudice valuta la tenuità anche sulla base della possibile offensività della condotta, e non solo sugli effetti concretamente verificatisi.
  • In sede di gravame la rinnovazione dell'istruttoria per riascoltare testi già sentiti è generalmente ammessa solo se emergono elementi nuovi; il giudice d'appello può reinterpretare le dichiarazioni già verbalizzate senza obbligo di nuova escussione.
  • Per prevenire rischi penali, le imprese devono adottare controlli preventivi sulle etichettature e tracciare tempestivamente e documentare qualsiasi correzione o richiamo, nonché conservare evidenze di volumi di vendita e destinatari per dimostrare l'assenza di cessioni a consumatori finali quando rilevante.

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