Cassazione Penale, Ordinanza n. 02751/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a pena detentiva con sospensione condizionale per il delitto di operazioni dolose cagionanti il fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 223, comma 2, l. fall.; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla medesima fattispecie. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non specifici, in quanto sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, e manifestamente infondati perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata sul reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di operazioni dolose cagionanti il fallimento, rilevando che la sentenza d'appello aveva correttamente applicato i principi in materia: le operazioni dolose possono consistere nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, quando frutto di una scelta gestionale consapevole, e il dolo richiesto riguarda le singole operazioni dolose, non la volontà di provocare direttamente il dissesto; è sufficiente la consapevolezza della condotta e la prevedibilità del fallimento come effetto causale. La Corte ha inoltre richiamato il tema della doppia conforme, affermando che le motivazioni di primo e secondo grado si integravano in un unico corpo decisionale non illogico. In dispositivo ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali; il dolo richiesto ha ad oggetto le singole operazioni dolose e non la volontà di causare direttamente il dissesto, che deve essere solo prevedibile come effetto della condotta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è configurabile quando il motivo di ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza critica argomentata specifica della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del delitto di operazioni dolose cagionanti il fallimento, le "operazioni dolose" possono essere integrate anche da un sistematico e consapevole inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, quando sia espressione di una scelta gestionale volontaria.
- Per la configurabilità del reato non è necessario che l'agente persegua direttamente il dissesto fallimentare; è sufficiente il dolo sulle operazioni poste in essere e la prevedibilità del fallimento come possibile esito causale della condotta.
- Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in una doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione può essere svolto considerando unitariamente le due decisioni, purché la motivazione complessiva non sia illogica o contraddittoria.
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